Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28411 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28411 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a SOLOFRA il 29/11/1974
avverso la sentenza del 07/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Il ricorso di NOME COGNOME in ordine al reato ex art. 8 del Dlgs. 74/2000, è
inammissibile.
E’ generico il motivo con cui si sostiene l’assenza di prove a carico, nonostante l’articolata illustrazione delle stesse in sentenza, con precisa
evidenziazione sia della assenza di movimentazioni bancarie rapportabili alle prestazioni di cui in fattura sia anche della significatività della emersione, presso
le ditte beneficiarie delle fatture, di indicazioni idonee a dimostrare la artificiosità
delle medesime fatture emesse e la finalizzazione delle stesse per reciproci interessi di lucro (cfr. pagg. 2 e 3). Non emerge prescrizione al momento della
sentenza di secondo grado, del 29.11.2024, a fronte di un termine di maturazione del 16.10.2025 in ragione di una emessa fattura finale del
16.10.2015 e, quanto al secondo motivo, sul trattamento sanzionatorio
2 esso risulta nuovo posto che, in maniera incontestata, la corte ha riportato che sul
punto nessun gravame era stato proposto. In proposito si ribadisce che sussiste un onere di specifica contestazione del riepilogo dei motivi di impugnazione,
contenuto nella sentenza impugnata, allorquando si ritenga che non sia stata menzionata la medesima questione come già proposta in sede di gravame; in mancanza della predetta contestazione, il motivo deve pertanto ritenersi proposto per la prima volta in cassazione, e quindi tardivo ed inammisisbile (cfr. in tal senso, con riferimento alla omessa contestazione del riepilogo dei motivi di gravame, Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017 Ud. (dep. 28/06/2017 ) Rv. 270627 – 01 COGNOME).
Pertanto, la Corte ritiene che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende
Così deciso il 04/07/2025.