Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15823 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15823 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NASTRI NOME nato a SOLOFRA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso nell’interesse di COGNOME NOME;
ritenuto che relativamente al primo motivo di ricorso si deve ribadire che nel giudizi appello, la violazione del termine a comparire per l’imputato integra una nullità generale a r intermedio funzionale a garantirne la partecipazione al giudizio, che deve essere rileva dedotta entro i termini previsti dall’art. 180 cod. proc. pen., e cioè prima della delib della sentenza di secondo grado, e tale eccezione è stata proposta soltanto con il ricorso cassazione;
rilevato che il secondo e terzo motivo di ricorso, con cui si deducono il vizio della motivaz in ordine alla riconducibilità all’imputato delle condotte contestate prospettando un d giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non sono consenti legge in sede di legittimità, stante la preclusione per la Corte di cassazione non s sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei preced gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione media un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri mode ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani 216260);
ritenuto, inoltre, che sul quarto e quinto motivo di ricorso vi è congrua motivazione d Corte di appello a pag.8 della sentenza impugnata, cui il ricorrente contrappone inammissi valutazioni;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de Cassa delle ammende;
ritenuto che non può essere accolta la richiesta di rifusione di spese in favore della p civile, che non ha apportato alcun elemento utile alla discussione;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese in favore della parte civile RAGIONE_SOCIALE
Così deciso, in data 9 aprile 2024
Il Consigliere estensore
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Il Presidente