Ricorso Inammissibile: La Richiesta Tardiva della Non Punibilità
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale della procedura penale: le questioni che implicano valutazioni di fatto, come l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, non possono essere sollevate per la prima volta in sede di legittimità. L’analisi di questa decisione chiarisce perché un ricorso inammissibile può derivare da una strategia difensiva tardiva, con conseguenze significative per l’imputato.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte di Appello di Napoli. L’imputato, condannato nel giudizio di merito, si rivolgeva alla Suprema Corte per ottenere una rivalutazione della propria posizione, ma introducendo un elemento nuovo mai discusso nei precedenti gradi di giudizio.
La Nuova Istanza e il Ricorso Inammissibile
La difesa, per la prima volta dinanzi alla Corte di Cassazione, ha richiesto l’applicazione della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis del codice penale, relativa alla particolare tenuità del fatto. Oltre a ciò, il ricorso contestava in modo generico il giudizio di responsabilità formulato dalla Corte d’Appello, senza però entrare in un confronto specifico e argomentato con le motivazioni della sentenza impugnata.
La Decisione della Suprema Corte sul Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile con una motivazione netta e precisa. I giudici hanno evidenziato due criticità insanabili nell’impostazione del ricorso, che ne hanno determinato l’esito negativo.
Le Motivazioni
La Corte ha fondato la sua decisione su due pilastri argomentativi.
In primo luogo, ha stabilito che la richiesta di applicazione dell’art. 131-bis c.p., implicando una valutazione del fatto nella sua concretezza, deve essere formulata nei giudizi di merito (primo grado e appello), dove è possibile l’accertamento fattuale. Presentarla per la prima volta in Cassazione, che è un giudice di legittimità e non di fatto, costituisce un’istanza tardiva e, come tale, inammissibile. Inoltre, il ricorrente non aveva nemmeno indicato le specifiche situazioni di fatto che avrebbero dovuto supportare tale richiesta, rendendola astratta e generica.
In secondo luogo, la Corte ha rilevato la genericità della contestazione mossa alla sentenza di condanna. Il ricorso si limitava a contrastare la valutazione di responsabilità senza un confronto effettivo con le argomentazioni logico-giuridiche sviluppate dai giudici d’appello. Questo tipo di impugnazione non soddisfa i requisiti di specificità richiesti per un valido ricorso in Cassazione.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame conferma che la strategia processuale deve essere definita e completa sin dai primi gradi di giudizio. Non è possibile ‘riservare’ argomenti o richieste basate su valutazioni di fatto per il giudizio di Cassazione. La conseguenza di un ricorso inammissibile non è solo la conferma della condanna, ma anche, come previsto dall’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata quantificata in tremila Euro. Questa pronuncia serve da monito sulla necessità di articolare tutte le difese pertinenti nelle sedi appropriate, evitando di incorrere in preclusioni processuali.
È possibile chiedere per la prima volta in Cassazione l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che il ricorso è inammissibile perché tale richiesta, che implica una valutazione dei fatti, è stata avanzata per la prima volta in sede di legittimità, senza peraltro indicare elementi concreti a suo supporto.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, citato nel provvedimento, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna della parte che ha proposto il ricorso al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
È sufficiente contestare genericamente una sentenza di condanna per ricorrere in Cassazione?
No, l’ordinanza chiarisce che il ricorso è inammissibile anche perché contrasta il giudizio di responsabilità in modo generico, senza operare un confronto effettivo e specifico con le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15512 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15512 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 08/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a AVELLINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle partì; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
7
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché rivendica per la prima volta in sede legittimità l’applicazione della causa di non punibilità di cui all’ad 131 bis cp senza ne indicare le situazioni in fatto destinate a supportare la relativa valutazione ed altre genericamente contrasta il giudizio di responsabilità senza operare qualsivoglia alcun confront effettivo con le argomentazioni rese a sostegno della condanna dai giudici del merito rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle a imende.
Così deciso in data 8 marzo 2024.