Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15228 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15228 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RE1134111DIN FATIO E CONSDERA1DIN EMETTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso – che deduce il difetto di motivazione per travisamento delle prove in relazione alla valutazione dell’impianto probatorio posto alla base del giudizio di penale responsabilità del ricorrente – è indeducibile poiché riproduttivo di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e, perciò, non scandito da specifica critica aOlisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata;
che tale motivo è volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulso d pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali correttamente ed adeguatamente valorizzate dai giudici di merito nel corpo della sentenza impugnata;
che, attraverso il dedotto vizio di motivazione, si introducono censure tese ad ottenere un’indebita parcellizzazione delle prove, finalizzata a disarticolare la pertinente e non illogica motivazione dei giudici di merito, sorretta peraltro da un adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 15 18 della sentenza impugnata in cui si richiamano le dichiarazioni auto ed etero accusatorie di COGNOME NOME ed il rinvenimento nella disponibilità di NOME NOME NOME che, con certezza, si trovava sulla scena del crimine ,i{ la notte della rapina);
che, la sentenza impugnata si conforma alla decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza d’appello a quella del Tribunale, sia l’ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sezione 2, n. 6560 del 8/10/2020, Capozio, Rv. 280654);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 06/03/2024
Il consigliere estensore
Il presidente