Ricorso Inammissibile: La Cassazione Spiega i Limiti dell’Appello
Quando si presenta un appello alla Corte di Cassazione, è fondamentale comprendere i limiti del suo giudizio. Un ricorso inammissibile è spesso l’esito di un atto che non rispetta tali confini. Con una recente ordinanza, la Suprema Corte ha ribadito un principio cardine: non è possibile utilizzare il ricorso per chiedere un nuovo esame dei fatti o per riproporre le stesse identiche argomentazioni già respinte nei gradi di merito. Analizziamo insieme questa decisione per capire le sue implicazioni pratiche.
Il Caso in Esame: Un Appello Respinto
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Milano. L’imputato basava la sua difesa su tre motivi principali, contestando la correttezza della motivazione della sentenza di condanna, la ricostruzione dei fatti che portava alla sua responsabilità e, infine, la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis del codice penale.
I Motivi del Ricorso
I motivi presentati dalla difesa erano essenzialmente tre:
1. Primo motivo: Una critica generale alla motivazione della sentenza d’appello, ritenuta errata.
2. Secondo motivo: Una contestazione sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle prove che avevano portato alla dichiarazione di responsabilità.
3. Terzo motivo: La richiesta di applicare l’esimente della “particolare tenuità del fatto”, che la Corte d’Appello aveva negato.
L’Analisi della Cassazione sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi e li ha dichiarati tutti inammissibili. La decisione si fonda su principi consolidati della procedura penale che definiscono chiaramente il ruolo e i poteri della Suprema Corte.
La Mera Ripetizione degli Argomenti
I giudici hanno osservato che il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso non facevano altro che riproporre, in modo quasi identico (“pedissequa reiterazione”), le stesse doglianze già sollevate e puntualmente respinte dalla Corte d’Appello. Un ricorso in Cassazione, per essere ammissibile, deve contenere una critica argomentata e specifica alla sentenza impugnata, evidenziando vizi di legge o di logica, e non limitarsi a ripetere argomenti già valutati.
Il Divieto di Rivalutare i Fatti
Un altro punto cruciale della decisione riguarda la natura del giudizio di Cassazione. La Corte ha ribadito di essere un giudice di legittimità, non di merito. Ciò significa che il suo compito non è quello di effettuare una nuova ricostruzione dei fatti o di offrire una valutazione delle prove diversa da quella del giudice precedente. Il ricorso è stato ritenuto inammissibile anche perché, di fatto, chiedeva proprio questo: una rivalutazione del merito della vicenda, attività preclusa in sede di legittimità.
La Questione della “Particolare Tenuità del Fatto”
Anche il motivo relativo alla mancata applicazione dell’art. 131-bis c.p. è stato giudicato infondato. La Corte d’Appello aveva motivato la sua scelta in modo logico e coerente. La Cassazione ha ricordato che la valutazione sulla particolare tenuità del fatto è un giudizio complesso che richiede un’analisi congiunta di tutti gli elementi della fattispecie concreta (modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del danno), come stabilito anche dalle Sezioni Unite. Tentare di rimettere in discussione questa valutazione di merito si è rivelato, ancora una volta, un tentativo di trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito, rendendo il ricorso inammissibile.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per una pluralità di ragioni convergenti. In primo luogo, i motivi presentati erano aspecifici e si limitavano a una reiterazione di argomenti già disattesi dalla Corte d’Appello, senza assolvere alla funzione di critica argomentata della sentenza impugnata. In secondo luogo, il ricorso mirava a ottenere una nuova e inammissibile valutazione dei fatti, invadendo il campo del giudizio di merito riservato ai primi due gradi di giudizio. Infine, anche la contestazione sulla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata ritenuta manifestamente infondata, poiché la decisione della Corte territoriale era sorretta da una motivazione esente da vizi logici e giuridici.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa ordinanza offre una lezione importante: per avere successo in Cassazione, un ricorso deve essere tecnicamente impeccabile. Non basta essere in disaccordo con la sentenza di condanna; è necessario individuare specifici errori di diritto o palesi vizi di logica nella motivazione del giudice d’appello. Riproporre le stesse difese sperando in un esito diverso si traduce quasi sempre in una declaratoria di inammissibilità, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come avvenuto nel caso di specie.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato una ‘pedissequa reiterazione’ e quindi inammissibile?
Quando si limita a ripetere gli stessi motivi e argomentazioni già presentati e respinti nel giudizio d’appello, senza formulare una critica specifica e argomentata contro le ragioni della decisione impugnata.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare i fatti di un processo?
No, la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non può effettuare una nuova ricostruzione dei fatti o una diversa valutazione delle prove.
Perché la Corte ha respinto la richiesta di applicare la causa di non punibilità per ‘particolare tenuità del fatto’ (art. 131-bis c.p.)?
La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato perché la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione logica e coerente per non applicarla. La valutazione sulla tenuità del fatto è complessa e appartiene al giudice di merito, e in questo caso era stata effettuata correttamente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11427 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11427 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito ( si veda, pag. 6, punto 3.5, ove la Corte d’appello mol:iva sull’ incompetenza con argomenti non censurabili), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
osservato peraltro che, il primo motivo di ricorso non è consentito dalla legge in quanto involge profili di fatto non scrutinabili sede di legittimità;
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 6 ove, con congrua motivazione la Corte d’appello ha indicato gli elementi decisivi che consentono la riconducibilità della condotta all’imputato);
considerato che il terzo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (si veda pag. 7 della sentenza impugnata), anche considerato il principio affermato dalla C:orte di legittimità di cui la Corte d’appello ha fatto correttamente applicazione, secondo cui il giudizio sulla particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, primo comma, c.p. delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza ad esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo ( Sez. U, n. 13681 del 2016, Tushaj, Rv. 266590 – 01);
peraltro, che il secondo e il terzo motivo di ricorso sono fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito;
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2024
Il Consigliereffstensore
Il Pre idente