Il Ricorso Inammissibile: La Cassazione e la Ripetizione dei Motivi
Quando si arriva al terzo grado di giudizio, la Corte di Cassazione, le regole del gioco cambiano. Non si tratta più di ridiscutere i fatti, ma di verificare la corretta applicazione della legge. Un principio fondamentale è che non si possono riproporre all’infinito le stesse argomentazioni. La recente ordinanza della Suprema Corte sul tema del ricorso inammissibile offre un chiaro esempio di questa regola, sottolineando come la ripetitività dei motivi porti a una pronuncia sfavorevole e a ulteriori costi per il ricorrente.
I Fatti del Caso
Il caso in esame riguarda un individuo condannato dalla Corte d’Appello per il reato di evasione. Non accettando la sentenza, l’imputato ha deciso di presentare ricorso per Cassazione. Il fulcro della sua difesa davanti alla Suprema Corte si basava su un unico motivo: la contestazione della mancata sostituzione della pena detentiva con una misura alternativa, una questione evidentemente già sollevata e decisa nel precedente grado di giudizio.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito della richiesta (la sostituzione della pena), ma si è fermata a un controllo preliminare sulla validità del ricorso stesso. Come conseguenza diretta, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Inammissibile?
La motivazione della Corte è tanto semplice quanto rigorosa: il ricorso è stato ritenuto ‘meramente riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate dalla Corte’. In altre parole, l’imputato non ha presentato nuovi argomenti giuridici, non ha evidenziato vizi di legittimità o errori nell’applicazione della legge da parte dei giudici d’appello, ma si è limitato a ripetere le stesse doglianze già respinte. La Corte di Cassazione non è un ‘terzo grado’ di merito dove si può chiedere una nuova valutazione dei fatti; il suo compito è garantire l’uniforme interpretazione della legge. Un ricorso che non solleva questioni di legittimità specifiche e nuove, ma che si limita a riproporre le medesime argomentazioni fattuali, è destinato a essere dichiarato ricorso inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. È inutile e controproducente presentare un ricorso basato sulla semplice riproposizione dei motivi d’appello. Per avere una possibilità di successo, è necessario strutturare l’impugnazione su specifici vizi di legge, dimostrando in che modo la corte precedente abbia errato nell’interpretare o applicare le norme giuridiche. In assenza di tali elementi, il ricorso non solo verrà respinto in via preliminare, ma comporterà anche l’addebito di ulteriori sanzioni pecuniarie, rendendo la scelta dell’impugnazione una mossa strategicamente ed economicamente svantaggiosa.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile se, come nel caso di specie, si limita a riproporre le stesse censure e motivi che sono già stati adeguatamente esaminati e valutati dalla corte del precedente grado di giudizio.
Qual era il motivo del ricorso presentato in questo caso?
Il ricorrente lamentava la mancata sostituzione della pena detentiva, un argomento che era già stato trattato e respinto nel giudizio d’appello.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32960 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32960 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PIACENZA 11 14/07/1947
avverso la sentenza del 08/10/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
R.G. n. 8347/2025
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO .
Visti gli atti e la sentenza impugnata ( condanna per il reato di evasione);
Esaminato il motivo di ricorso, relativo alla mancata sostituzione della pena detentiva;
Ritenuto il motivo inammissibile perché meramente riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate dalla Corte;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 6 giugno 2025.