Ricorso Inammissibile: La Cassazione Spiega Quando l’Appello è Destinato al Fallimento
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma non è una semplice occasione per ridiscutere l’intera vicenda. Una recente ordinanza della Suprema Corte chiarisce un punto fondamentale: un ricorso inammissibile è la conseguenza quasi certa quando ci si limita a riproporre le stesse argomentazioni già respinte nei gradi precedenti. Analizziamo questa decisione per capire perché un appello deve essere specifico e critico, non meramente ripetitivo.
Il Caso in Esame: Un Appello per il Reato di Evasione
I fatti alla base della decisione sono semplici. Un individuo, condannato per il reato di evasione, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione dopo la conferma della sua colpevolezza da parte della Corte d’Appello. I motivi del ricorso erano principalmente due:
1. Il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’articolo 131-bis del codice penale.
2. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
In sostanza, la difesa chiedeva alla Cassazione una valutazione più favorevole degli stessi elementi già esaminati e respinti dai giudici di merito.
La Decisione della Cassazione sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha stroncato le speranze del ricorrente, dichiarando il ricorso totalmente inammissibile. La decisione si fonda su un principio procedurale cardine, che ogni avvocato e imputato dovrebbe conoscere bene prima di adire la Suprema Corte.
La Mera Ripetizione delle Censure
Il cuore della decisione risiede nella constatazione che i motivi presentati erano ‘meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito’. In altre parole, la difesa non ha introdotto nuovi argomenti di diritto né ha evidenziato vizi logici o giuridici specifici nella sentenza della Corte d’Appello. Si è limitata a ripetere le stesse richieste, sperando in un esito diverso.
Genericità dei Motivi e Mancato Confronto
Oltre a essere ripetitivi, i motivi sono stati giudicati ‘obiettivamente generici’. Un ricorso in Cassazione non può essere una lamentela generale. Deve, invece, ‘confrontarsi’ in modo puntuale e critico con la motivazione della sentenza impugnata. È necessario spiegare esattamente dove e perché il giudice precedente ha sbagliato nell’applicare la legge o nel ragionare sui fatti. Senza questo confronto diretto, il ricorso perde di specificità e diventa, appunto, inammissibile.
Le Motivazioni
La motivazione della Suprema Corte è netta e istruttiva. Il giudizio di Cassazione non è un ‘terzo grado’ di merito, dove si può chiedere ai giudici di rivalutare i fatti. Il suo compito è quello di verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione delle sentenze precedenti. Se il ricorso si limita a riproporre le medesime questioni già decise, senza individuare un errore specifico nel percorso argomentativo del giudice d’appello, esso non adempie alla sua funzione. Di fatto, chiede alla Cassazione di compiere una nuova valutazione di merito, cosa che le è preclusa. La Corte ribadisce che i motivi devono essere specifici, pertinenti e devono indicare con precisione le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. La semplice riproposizione di argomenti difensivi non è sufficiente a innescare il controllo di legittimità della Corte.
Le Conclusioni
Le implicazioni pratiche di questa ordinanza sono chiare. Qualsiasi ricorso, specialmente in Cassazione, deve essere preparato con estrema cura. Non basta essere insoddisfatti della sentenza precedente; è indispensabile articolare una critica legale precisa e fondata. Chi si limita a ripetere le stesse argomentazioni rischia non solo di vedere il proprio ricorso inammissibile, ma anche di essere condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come avvenuto in questo caso con la condanna al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito: l’impugnazione è uno strumento tecnico che richiede argomenti nuovi o una critica mirata, non la semplice insistenza su posizioni già sconfessate.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo questa ordinanza, un ricorso è dichiarato inammissibile quando i motivi sono meramente riproduttivi di censure già valutate e respinte dai giudici di merito e risultano generici, non confrontandosi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
È sufficiente riproporre le stesse argomentazioni della difesa per un ricorso valido?
No, non è sufficiente. La Corte di Cassazione ha stabilito che i motivi di ricorso non possono essere una semplice ripetizione di argomenti già presentati, ma devono contenere critiche specifiche e puntuali rivolte alla motivazione della sentenza che si intende contestare.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32951 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32951 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 05/10/1974
avverso la sentenza del 03/12/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
R.G. n. 8313/2025
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato di evasione);
Esaminati i motivi di ricorso, relativi al mancato riconoscimento della causa di non punib di cui all’art. 131 bis cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche;
Ritenuti i motivi inammissibili perché meramente riproduttivi di censure già adeguatament valutate dai Giudici di merito e obiettivamente generici rispetto alla motivazione della sen impugnata con la quale non si confrontano;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 giugno 2025.