Ricorso Inammissibile: Le Regole della Cassazione su Motivi Generici e Ripetitivi
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma per essere esaminato nel merito, deve rispettare requisiti formali e sostanziali ben precisi. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione chiarisce perché un ricorso inammissibile viene respinto se si limita a ripetere argomenti già bocciati, senza una critica specifica alla decisione precedente. Analizziamo insieme questa ordinanza per capire le regole del gioco processuale.
Il Caso in Esame: Un Appello Respinto in Partenza
La vicenda giudiziaria riguarda un imputato che, dopo la condanna in secondo grado da parte della Corte d’Appello, ha deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione. Il suo ricorso si basava essenzialmente su due motivi: il primo contestava la violazione di una norma procedurale relativa alla costituzione di parte civile; il secondo metteva in dubbio la tempestività delle querele che avevano dato origine al procedimento.
Tuttavia, la Suprema Corte ha stroncato sul nascere le speranze del ricorrente, dichiarando l’intero ricorso inammissibile.
L’Analisi della Corte: Perché il Ricorso è Inammissibile?
La decisione della Cassazione si fonda su una valutazione critica di entrambi i motivi presentati dalla difesa, evidenziandone la debolezza strutturale e la non conformità ai principi che regolano il giudizio di legittimità.
Primo Motivo: La Manifesta Infondatezza
Per quanto riguarda la presunta violazione di legge sulla costituzione di parte civile, i giudici hanno ritenuto il motivo ‘manifestamente infondato’. La Corte ha spiegato che i giudici dei gradi precedenti avevano già correttamente applicato la giurisprudenza consolidata in materia. Di conseguenza, le argomentazioni dell’imputato erano da considerarsi implicitamente respinte.
La Cassazione ha richiamato un principio fondamentale: il giudice d’appello non è obbligato a confutare analiticamente ogni singola deduzione difensiva. È sufficiente che la sua motivazione, nel complesso, sia logica e adeguata, dimostrando di aver considerato tutti i fatti decisivi. Se le argomentazioni della difesa sono logicamente incompatibili con la decisione presa, si considerano implicitamente disattese.
Secondo Motivo del Ricorso Inammissibile: La Reiterazione dei Motivi d’Appello
Il secondo motivo, relativo alla tempestività delle querele, è stato giudicato inammissibile per una ragione diversa ma altrettanto perentoria. La Corte ha osservato che la difesa si era limitata a una ‘pedissequa reiterazione’ di argomenti già presentati e puntualmente respinti dalla Corte d’Appello.
Un ricorso in Cassazione non può essere una semplice fotocopia dell’atto di appello. Deve, invece, svolgere una funzione critica, attaccando in modo specifico e argomentato le ragioni della sentenza impugnata. Limitarsi a riproporre le stesse tesi, senza confrontarsi con la motivazione del giudice precedente, rende il motivo non specifico e, quindi, inammissibile. Inoltre, la Corte ha sottolineato come tale censura sollecitasse una nuova valutazione dei fatti, attività preclusa nel giudizio di legittimità, che è un giudizio di diritto e non di merito.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni alla base della declaratoria di inammissibilità sono radicate nei principi cardine della procedura penale. In primo luogo, il principio di specificità dei motivi di ricorso impone che l’impugnazione non sia un lamento generico, ma un’analisi critica e puntuale delle presunte violazioni di legge o dei vizi di motivazione presenti nel provvedimento contestato. Ripetere argomenti già vagliati e respinti non assolve a questa funzione.
In secondo luogo, la Corte riafferma la distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. La Cassazione non può riesaminare i fatti e sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di primo e secondo grado. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Sollecitare una ‘ricostruzione fattuale’, come fatto nel secondo motivo, esula dalle competenze della Suprema Corte.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa ordinanza offre una lezione importante per ogni difensore. Per avere successo in Cassazione, non basta essere convinti delle proprie ragioni; è indispensabile saperle articolare secondo le rigide regole del giudizio di legittimità. Un ricorso inammissibile non solo porta a una sconfitta processuale, ma comporta anche la condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria. La strategia difensiva deve evolversi a ogni grado di giudizio, concentrandosi non sulla ripetizione, ma sulla critica argomentata delle decisioni precedenti, individuando specifici errori di diritto o vizi logici nella motivazione.
Quando un motivo di ricorso in Cassazione è considerato ‘manifestamente infondato’?
Secondo l’ordinanza, un motivo è manifestamente infondato quando si pone in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, correttamente richiamata e applicata dai giudici di merito, i quali hanno implicitamente rigettato le argomentazioni difensive.
È sufficiente riproporre in Cassazione gli stessi motivi già presentati in appello?
No. La Corte chiarisce che la ‘pedissequa reiterazione’ dei motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi rende il ricorso inammissibile. L’impugnazione deve contenere una critica specifica e argomentata contro la sentenza di secondo grado, non una semplice riproposizione delle stesse tesi.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45473 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45473 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TORINO il 24/02/1953
avverso la sentenza del 10/01/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOMECOGNOME
Ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c) è manifestamente infondato perché in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia di costituzione di parte civile, correttamente richiamata dai giudici della doppia sentenza conforme, dai quali si evince l’implicito rigetto di tutti gli ulteriori sollevati dall’appellante e og riproposti con il ricorso, dovendosi richiamare il principio di diritto a mente del quale «Nella motivazione della sentenza il giudice del gravame non è tenuto a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, sicché debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata», (Sez. 6 – , Sentenza n. 34532 del 22/06/2021, COGNOME, Rv. 281935 – 01).
ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta violazione di legge circa la tempestività delle querele è inammissibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si vedano le pagine 4-5 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. Vale ulteriormente rilevare che la censura sollecita valutazioni in punto di ricostruzione fattuale che sono precluse al giudice di legittimità;
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 24 settembre 2024.