Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36234 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36234 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 02/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a RENDE il 13/03/1960
avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
il ricorso di Tenuta NOME,
Letto il primo motivo di ricorso che lamenta l’insussistenza della
ritenuto che minaccia quale elemento costitutivo del delitto di tentata estorsione è aspecifico
poiché omette di confrontarsi con quanto affermato nella sentenza in ordine alla prospettazione alla persona offesa di un male ingiusto – pienamente integrante il
requisito della minaccia richiesto dall’art. 629 cod. pen. – (si veda, in particolare pag. 4 della sentenza impugnata);
osservato che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata
applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 7 della
sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario
che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli
dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
considerato che il terzo motivo di ricorso che contesta la mancata riconduzione dei fatti nell’alveo di una controversia di carattere civilistico, fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito a pag. 6 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 2 luglio 2024
Il Consigliere Estensore irpegidente