Ricorso Inammissibile: La Cassazione Conferma la Decisione Quando i Motivi sono Ripetitivi
Nel complesso panorama della giustizia penale, il ricorso in Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio, ma il suo accesso è regolato da criteri molto stringenti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce un principio fondamentale: un ricorso inammissibile è tale quando si limita a riproporre le stesse argomentazioni già esaminate e respinte nei gradi precedenti. Questo caso offre uno spaccato chiaro su come la Suprema Corte gestisca i tentativi di rimettere in discussione decisioni già motivate in modo logico e coerente.
Il Contesto del Caso Giudiziario
La vicenda trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Torino. La parte ricorrente, condannata in secondo grado, ha deciso di impugnare la decisione dinanzi alla Corte di Cassazione, sollevando diverse censure. Tra queste, spiccava un motivo di doglianza relativo alla valutazione dell’elemento soggettivo del reato, un aspetto cruciale per determinare la colpevolezza.
Analisi del Ricorso Inammissibile da Parte della Corte
La Settima Sezione Penale della Cassazione, esaminando il ricorso, ha rapidamente individuato una criticità decisiva. Il motivo di appello riguardante l’elemento soggettivo non era altro che una riproduzione di un profilo già ampiamente vagliato e motivatamente disatteso dal giudice di merito, ovvero la Corte d’Appello. In sostanza, la difesa non ha introdotto nuovi elementi di diritto o vizi logici della sentenza impugnata, ma si è limitata a ripetere una tesi già bocciata.
La Corte Suprema ha evidenziato che il giudice del secondo grado aveva fornito una motivazione esaustiva, corretta dal punto di vista giuridico e non illogica. Di fronte a una motivazione così solida, la semplice riproposizione della stessa critica, senza indicare specifiche carenze argomentative della sentenza d’appello, rende il ricorso inammissibile.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione dell’ordinanza si fonda su un principio cardine del processo penale: il giudizio di Cassazione è un giudizio di legittimità, non di merito. Ciò significa che la Suprema Corte non può riesaminare i fatti come se fosse un terzo processo, ma deve limitarsi a verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione delle sentenze precedenti.
Nel caso specifico, la Corte ha rilevato che il motivo di ricorso era ‘riproduttivo’ e non censurava un vizio reale della sentenza d’appello. La Corte d’Appello aveva già risposto in modo adeguato alle obiezioni ora ripresentate. Pertanto, il ricorso è stato considerato privo dei requisiti necessari per essere discusso nel merito, portando a una declaratoria di inammissibilità.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La conseguenza diretta della decisione è stata la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Questo ha comportato non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo per la ricorrente di pagare le spese processuali. Inoltre, la Corte ha condannato la stessa al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per i casi di ricorso inammissibile, volta a scoraggiare impugnazioni dilatorie o manifestamente infondate.
Questa ordinanza ribadisce un importante monito per gli operatori del diritto: un ricorso in Cassazione deve essere fondato su vizi specifici della sentenza impugnata e non può essere una semplice riproposizione di argomenti già trattati. In assenza di nuove e concrete censure di legittimità, l’esito più probabile è una declaratoria di inammissibilità con le relative conseguenze economiche.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo presentato era una mera riproduzione di un argomento già adeguatamente esaminato e respinto dalla Corte d’Appello, senza introdurre nuovi profili di critica alla sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
La parte che presenta un ricorso dichiarato inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un’impugnazione infondata.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘riproduttivo’?
Significa che il motivo si limita a ripetere le stesse argomentazioni e questioni già sollevate e decise in un precedente grado di giudizio, senza contestare specifici vizi logici o giuridici della motivazione della sentenza che si sta impugnando.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14311 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14311 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TORINO il 11/05/1978
avverso la sentenza del 09/09/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 41833/24 COGNOME
OSSERVA
gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’ art.
Visti
368 cod. pen.);
i motivi di ricorso;
esaminati che il primo motivo con cui si censura l’inutilizzabilità delle
ritenuto dichiarazioni rilasciate dalla ricorrente in sede di s.i.t. è manifestamente
infondato, dal momento che, come correttamente evidenziato dal giudice di merito, tali dichiarazioni risultano utilizzabili laddove, come nel caso di specie,
siano state acquisite al fascicolo del dibattimento nell’accordo delle parti senza eccezione alcuna (cfr. sent. impugnata, pag. 3);
considerato che il secondo motivo con cui si censura il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo è riproduttivo di profilo adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici e con esaustiva e non illogica motivazione da parte del giudice di merito (cfr. sent. impugnata, pag. 3);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 31/03/2025