Ricorso Inammissibile: la Cassazione Conferma la Condanna alle Spese
Quando si presenta un appello, è fondamentale introdurre nuovi motivi di diritto o una critica fondata alla decisione impugnata. Proporre un ricorso inammissibile, che si limita a ripetere argomenti già respinti, non solo è inefficace, ma comporta anche conseguenze economiche significative. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione lo ribadisce, condannando un ricorrente al pagamento delle spese e di una cospicua sanzione.
Il Fatto: Un Appello al Vaglio della Suprema Corte
Il caso ha origine dal ricorso presentato da un individuo avverso un’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Taranto. Il ricorrente, non soddisfatto della decisione del giudice di merito, ha deciso di impugnare il provvedimento davanti alla Corte di Cassazione, massima istanza della giustizia italiana.
L’obiettivo dell’appello era ottenere una revisione della decisione presa in precedenza, contestando le valutazioni del Tribunale. Tuttavia, l’esito del giudizio di legittimità ha preso una direzione sfavorevole per il ricorrente, non entrando neppure nel merito delle questioni sollevate.
La Decisione della Cassazione sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 6 marzo 2025, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non significa che la Corte abbia dato torto al ricorrente nel merito della questione, ma piuttosto che l’appello stesso mancava dei presupposti giuridici per essere esaminato. La conseguenza diretta di questa declaratoria è stata duplice: la conferma del provvedimento impugnato e la condanna del ricorrente a sostenere i costi del procedimento.
Le conseguenze economiche
Oltre al pagamento delle spese processuali, la Corte ha condannato il ricorrente a versare la somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Questa sanzione aggiuntiva viene applicata quando l’inammissibilità è attribuibile a una colpa del ricorrente, come nel caso di un appello palesemente infondato o, come in questa vicenda, meramente ripetitivo.
Le Motivazioni: Perché un Ricorso è Reiterativo e Quindi Inammissibile
La motivazione della Corte è stata chiara e perentoria. Il ricorso è stato giudicato inammissibile perché reiterativo delle medesime censure già esposte nel precedente grado di giudizio. In altre parole, il ricorrente non ha fatto altro che riproporre le stesse argomentazioni che il Tribunale di Sorveglianza aveva già analizzato e a cui aveva fornito una risposta adeguata e motivata.
I giudici di legittimità hanno sottolineato che la sede della Cassazione non consente una “diversa e alternativa lettura” dei fatti o delle prove già valutate dal giudice di merito. L’appello deve basarsi su vizi di legittimità (come la violazione di legge o il vizio di motivazione) e non sulla semplice speranza che un altro giudice possa interpretare i medesimi elementi in modo differente. Poiché il ricorso non introduceva nuovi profili di diritto o critiche pertinenti alla logicità della decisione impugnata, ma si limitava a una sterile ripetizione, è stato ritenuto privo dei requisiti minimi per essere accolto.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre un importante monito sulle modalità di proposizione delle impugnazioni. Presentare un ricorso non è un atto da prendere alla leggera. È necessario che vi siano solide basi giuridiche e che le censure sollevate siano pertinenti e, soprattutto, non una mera copia di quelle già respinte.
La decisione della Cassazione rafforza il principio di economia processuale, sanzionando l’abuso dello strumento dell’appello. Per i cittadini e i loro legali, ciò significa che ogni impugnazione deve essere attentamente ponderata. Un ricorso inammissibile non solo non porta al risultato sperato, ma si traduce in un’ulteriore spesa, a volte anche ingente. La condanna alla cassa delle ammende serve proprio a scoraggiare appelli dilatori o manifestamente infondati, garantendo che le risorse della giustizia siano impiegate per casi che meritano un effettivo approfondimento.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se, come nel caso di specie, si limita a ripetere le stesse censure e argomentazioni già presentate e valutate dal giudice del grado precedente, senza introdurre nuovi e validi motivi di diritto.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata a tremila euro.
La colpa del ricorrente influisce sulla condanna alla cassa delle ammende?
Sì, la condanna al versamento della somma alla cassa delle ammende viene disposta anche valutando la mancanza di elementi che possano escludere la colpa del ricorrente nel determinare la causa di inammissibilità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16829 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16829 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a GROTTAGLIE il 16/08/1984
avverso l’ordinanza del 18/11/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di TARANTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di
Sorveglianza di Taranto, ha rigettato il reclamo proposto avverso l’ordinanza con la quale il Magistrato di Sorveglianza di Taranto, ha respinto l’istanza di
liberazione anticipata proposta da NOME COGNOME per il semestre
5.10.2023 – 4.4.2024;
Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge in relazione
all’art. 71 ter ord. pen
r
evidenziando che il condannato non aveva avuto contezza che il provvedimento di autorizzazione di allontanarsi da casa dalle
ore 9.30 alle ore 10.30 dei giorni feriali emesso dal giudice per le indagini preliminari non valesse per la diversa misura cautelare disposta dalla Corte
di appello;
Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata
/
in quanto, come correttamente evidenziato dal giudice della sorveglianza, il ricorrente
era stato espressamente informato e che
/
pertanto
/
il provvedimento ha adeguatamente e coerentemente motivato anche in ordine all’attuale
censura, reiterativa della analoga doglianza che era stata indicata in sede di reclamo;
Ritenuto p pertanto iche il ricorso è inammissibile / in quanto reiterativo delle medesime censure già esposte in ordine alle quali il giudice di merito ha già fornito una risposta adeguata per cui una diversa e alternativa lettura non è consentita in questa sede;
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 6/3/2025