Ricorso Inammissibile: La Cassazione Spiega Perché Ripetere Non Serve
L’esito di un processo non è sempre quello sperato e l’impugnazione rappresenta lo strumento per contestare una decisione ritenuta ingiusta. Tuttavia, per accedere al giudizio della Corte di Cassazione non basta essere insoddisfatti: è necessario presentare motivi validi e specifici. Una recente ordinanza chiarisce cosa accade quando si presenta un ricorso inammissibile, che si limita a riproporre le stesse questioni già decise, senza portare nuovi elementi di diritto. Vediamo insieme il caso e le sue implicazioni.
I Fatti del Caso
Un imputato, a seguito di una condanna emessa dalla Corte d’Appello di Torino, ha presentato ricorso in Cassazione. Le sue doglianze si concentravano principalmente su due punti: la presunta nullità del decreto di citazione a giudizio per indeterminatezza del capo d’imputazione e la contestazione del suo coinvolgimento nei fatti illeciti oggetto del processo.
In sostanza, il ricorrente chiedeva alla Suprema Corte di riesaminare aspetti che erano già stati ampiamente discussi e valutati dai giudici dei precedenti gradi di giudizio.
La Decisione della Corte di Cassazione
Con una sintetica ma chiara ordinanza, la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito delle questioni sollevate, ma si è fermata a un livello preliminare, quello appunto dell’ammissibilità. Secondo i giudici, i motivi proposti non erano consentiti dalla legge in sede di legittimità, poiché si configuravano come una semplice riproduzione di censure già adeguatamente vagliate e respinte.
Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila Euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale.
Le Motivazioni: Analisi del ricorso inammissibile
La Corte ha basato la sua decisione su un principio fondamentale del nostro ordinamento processuale: il ruolo della Cassazione. Il giudizio di legittimità non è un terzo grado di merito dove si possono rivalutare le prove o i fatti. Il suo compito è verificare che i giudici precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e non contraddittorio.
Nel caso specifico, i giudici di merito avevano già esaminato le obiezioni del ricorrente, sia riguardo alla presunta indeterminatezza dell’accusa sia al suo ruolo nei reati contestati. Le loro conclusioni erano state supportate da argomenti definiti dalla Cassazione come:
* Giuridicamente corretti: conformi alle norme di diritto.
* Puntuali: specifici rispetto alle difese presentate.
* Coerenti: logici e non contraddittori rispetto alle prove emerse nel processo.
* Immuni da manifeste incongruenze logiche: senza evidenti errori nel ragionamento.
Poiché il ricorso si limitava a ripresentare le stesse argomentazioni, senza evidenziare un vero e proprio errore di diritto o un vizio logico grave nella sentenza impugnata, è stato giudicato inammissibile. Non è sufficiente dissentire dalla valutazione dei giudici di merito; è necessario dimostrare che quella valutazione è viziata da un errore che la legge consente di far valere in Cassazione.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un insegnamento cruciale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. Un ricorso efficace non può essere una semplice ripetizione delle difese già svolte. Deve invece concentrarsi sull’individuazione di specifici vizi della sentenza impugnata: un’errata interpretazione di una norma, un’applicazione sbagliata della legge o un difetto di motivazione talmente grave da renderla illogica.
La declaratoria di ricorso inammissibile non è una mera formalità, ma comporta conseguenze economiche significative per il ricorrente. La condanna al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria serve a scoraggiare impugnazioni dilatorie o palesemente infondate, garantendo che l’accesso al massimo organo della giurisdizione sia riservato a questioni di reale rilevanza giuridica.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando i motivi proposti non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, ad esempio perché sono meramente riproduttivi di censure già esaminate e respinte dai giudici di merito con argomentazioni corrette e coerenti.
Cosa significa che i motivi del ricorso sono “meramente riproduttivi”?
Significa che l’appellante si limita a ripetere le stesse obiezioni e argomentazioni già presentate e valutate nei gradi di giudizio precedenti, senza sollevare nuove questioni di diritto o vizi logici rilevanti nella motivazione della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro (in questo caso, 3.000 Euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11275 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11275 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 02/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a DOMODOSSOLA il 04/10/1970
avverso la sentenza del 27/05/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la memoria trasmessa nell’interesse del ricorrente;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dal legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenz acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche sia in relazione alla lamentata nullita del decreto di citazione a giudizio per la indeterminatezza del capo di imputazione, si relazione al ritenuto coinvolgimento concorsuale del ricorrente nelle vicende illecite ogget dell’imputazione stessa;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 co proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 2 dicembre 2024.