Ricorso Inammissibile: La Cassazione Boccia la Mera Ripetizione dei Motivi d’Appello
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultima fase del processo penale, un momento cruciale in cui si contesta la corretta applicazione della legge. Tuttavia, non basta avere torto o ragione; è fondamentale sapere come presentare le proprie argomentazioni. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione chiarisce con fermezza perché un ricorso inammissibile è la conseguenza inevitabile di una mera riproposizione dei motivi già discussi in appello. Analizziamo questa importante ordinanza per capire i requisiti di specificità richiesti e gli errori da evitare.
I Fatti del Caso: dall’Appello alla Cassazione
La vicenda processuale ha origine da una sentenza della Corte d’Appello di Bologna. L’imputato, ritenendosi ingiustamente condannato, decide di presentare ricorso per Cassazione. Tuttavia, invece di elaborare nuove argomentazioni giuridiche o di contestare specificamente i passaggi logici della sentenza di secondo grado, il suo ricorso si limita a ripresentare, quasi parola per parola, le stesse censure già sollevate e motivatamente respinte dai giudici d’appello.
La Decisione della Corte Suprema
La Corte di Cassazione, con una decisione netta, ha dichiarato il ricorso totalmente inammissibile. Questa pronuncia non entra nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma si ferma a un livello precedente, quello procedurale. La Corte ha stabilito che l’atto presentato non possedeva le caratteristiche minime per essere considerato un valido ricorso, condannando di conseguenza il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: i Pilastri della Inammissibilità del Ricorso
La Corte ha basato la sua decisione su due principi cardine della procedura penale, ben consolidati nella giurisprudenza.
La Mancanza di Specificità e il Confronto con la Sentenza Impugnata
Il primo motivo di inammissibilità risiede nel difetto di specificità. La funzione di un’impugnazione, spiega la Corte, è quella di una ‘critica argomentata’ al provvedimento che si contesta. Questo significa che il ricorrente non può limitarsi a ripetere le proprie ragioni. Deve, invece, instaurare un confronto puntuale con la motivazione della sentenza impugnata, spiegando perché le argomentazioni del giudice di secondo grado sarebbero errate.
Riproporre ‘pedissequamente’ (cioè in modo servile e acritico) le censure dell’appello, magari con qualche frase assertiva aggiunta, svuota il ricorso della sua funzione essenziale. È come dialogare con un muro: se non si ascolta e non si risponde a ciò che l’altro ha detto, non c’è un vero dialogo. Allo stesso modo, se il ricorso non confuta le ragioni della Corte d’Appello, non è un vero atto di impugnazione.
Il Divieto di Rivalutazione dei Fatti in Sede di Legittimità
Il secondo pilastro della decisione riguarda la natura delle censure. I primi due motivi del ricorso erano di natura ‘meramente fattuale’, ovvero chiedevano alla Cassazione una nuova valutazione delle prove e una ricostruzione dei fatti diversa da quella operata dai giudici di merito.
Questo è un errore comune e grave. La Corte di Cassazione è un ‘giudice di legittimità’, non di merito. Il suo compito non è stabilire ‘come sono andati i fatti’, ma controllare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e motivato la loro decisione in modo logico e non contraddittorio. Chiedere alla Cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella già fatta è un’operazione estranea al suo ruolo e, pertanto, inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per una Difesa Efficace
Questa ordinanza offre una lezione fondamentale per avvocati e assistiti. Per presentare un ricorso per Cassazione efficace, è indispensabile:
1. Evitare il copia-incolla: Il ricorso non può essere una semplice fotocopia dell’atto d’appello. Deve essere un atto nuovo, pensato e scritto per rispondere punto per punto alle motivazioni della sentenza di secondo grado.
2. Concentrarsi sul Diritto: Le argomentazioni devono vertere su questioni di diritto (violazione di leggi, vizi di motivazione) e non su richieste di una nuova valutazione delle prove.
3. Essere Specifici: Ogni critica alla sentenza impugnata deve essere precisa, indicando le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che dimostrano l’errore del giudice precedente.
In sintesi, un ricorso inammissibile non è solo una sconfitta processuale, ma anche uno spreco di tempo e risorse. La via per la Cassazione richiede rigore, specificità e una profonda comprensione del ruolo del giudice di legittimità.
Quando un ricorso per Cassazione viene considerato una mera ripetizione dei motivi d’appello?
Un ricorso viene considerato tale quando ripropone le stesse censure già presentate in appello senza instaurare un confronto critico e specifico con le argomentazioni usate dalla Corte d’Appello per respingerle.
Perché la Corte di Cassazione non può riesaminare le prove?
Perché il suo ruolo è quello di ‘giudice di legittimità’, con il compito di verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non di effettuare una nuova valutazione dei fatti, che spetta esclusivamente ai giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello).
Qual è la funzione essenziale di un atto di impugnazione secondo la Corte?
La funzione essenziale è quella di realizzare una ‘critica argomentata’ avverso il provvedimento che si contesta, indicando in modo specifico le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono il dissenso rispetto alla decisione del giudice precedente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3162 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3162 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ASOLO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/03/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME;
considerato che tutti i motivi di ricorso sono inammissibili in quanto reiterativi delle censure già proposte in appello e motivamente disattese dalla Corte territoriale; si deve infatti ribadire che secondo il consolidato e condivisibile orientamento di legittimità (per tutte, Sez. 4 n. 15497 del 22/02/2002 Ud. (dep. 24/04/2002), Rv. 221693; Sez. 6 n. 34521 del 27/06/2013 Ud. (dep. 08/08/2013), Rv. 256133), è inammissibile per difetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello (al più con l’aggiunta di frasi incidentali contenenti contestazioni, meramente assertive ed apodittiche, della correttezza della sentenza impugnata) senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti. Si è, infatti, esattamente osservato che “La funzione tipica dell’impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell’atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta)” (in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013 Ud. (dep. 21/02/2013), Rv, 254584);
considerato che, quanto alle censure contenute nei primi due motivi di ricorso, se ne deve rilevare la natura meramente fattuale, in quanto con esse il ricorrente propone una mera rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in questa sede, stante la preclusione, per il giudice di legittimità, di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 5 dicembre 2025.