Ricorso Inammissibile: La Cassazione Spiega Quando l’Appello è Inutile
Presentare un appello in Cassazione è un diritto fondamentale, ma non è un’azione da intraprendere alla leggera. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci ricorda un principio cruciale: un ricorso inammissibile è tale quando si limita a ripetere argomentazioni già esaminate e respinte nei gradi di giudizio precedenti. Analizziamo questa decisione per capire perché la specificità e la novità dei motivi sono essenziali.
I Fatti del Caso
Un imputato, a seguito di una condanna confermata dalla Corte d’Appello di Palermo, ha deciso di presentare ricorso per Cassazione. Le sue doglianze si concentravano su due punti principali: il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e la valutazione della recidiva. L’obiettivo era ottenere una revisione della sentenza di secondo grado, sperando in un esito più favorevole.
L’Analisi della Cassazione sul Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha rapidamente archiviato come inammissibile. La ragione è netta e istruttiva: il ricorso era ‘meramente riproduttivo’ di profili di censura già ampiamente vagliati e disattesi dai giudici di merito. In altre parole, la difesa non ha introdotto nuove e specifiche critiche alla logica della sentenza d’appello, ma si è limitata a riproporre le stesse argomentazioni.
I giudici di legittimità hanno sottolineato che la sentenza impugnata aveva fornito motivazioni giuridicamente corrette, puntuali e coerenti con le prove emerse, senza presentare alcuna ‘manifesta incongruenza logica’. Di fronte a una motivazione così solida, un ricorso che non ne attacca specificamente i passaggi critici, ma si limita a ripetere le proprie tesi, è destinato a fallire.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Cassazione si fonda su un principio cardine della procedura penale: il giudizio di legittimità non è un terzo grado di merito. La Suprema Corte non riesamina i fatti, ma controlla la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. Un ricorso è ammissibile solo se individua vizi specifici in questi due ambiti.
Quando un appello si limita a riproporre le medesime ‘doglianze difensive’ già respinte, dimostra di non confrontarsi realmente con la ratio decidendi del giudice precedente. Questo rende l’impugnazione un esercizio sterile, che non merita di essere esaminato nel merito. Di conseguenza, scatta la sanzione prevista dall’articolo 616 del codice di procedura penale: la dichiarazione di inammissibilità e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, in questo caso fissata in tremila Euro.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un messaggio fondamentale per chiunque intenda impugnare una sentenza penale. Per avere una possibilità di successo in Cassazione, non è sufficiente essere in disaccordo con la decisione precedente. È indispensabile redigere un ricorso che articoli critiche nuove, specifiche e pertinenti, capaci di evidenziare un errore di diritto o un vizio logico manifesto nella motivazione della sentenza d’appello. Un ricorso inammissibile non solo non porta ad alcun risultato positivo, ma comporta anche conseguenze economiche negative per il ricorrente.
Perché un ricorso può essere dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando è meramente riproduttivo, ovvero si limita a ripetere censure e argomenti già adeguatamente valutati e respinti nei precedenti gradi di giudizio, senza sollevare critiche nuove e specifiche contro la logica della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
Secondo l’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Quali aspetti specifici del ricorso sono stati ritenuti ripetitivi in questo caso?
Le censure ritenute meramente riproduttive riguardavano il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la valutazione della recidiva, aspetti che i giudici di merito avevano già affrontato con argomenti ritenuti giuridicamente corretti e privi di vizi logici.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15507 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15507 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 08/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
7
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché meramente riproduttiv i profili di censura adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corret puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emerge acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche /così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede sia in relazione al diniego delle generiche che co riguardo alla ritenuta recidiva
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 8 marzo 2024.