Ricorso Inammissibile: la Cassazione ribadisce i limiti dell’impugnazione
Presentare un ricorso in Cassazione non significa poter ridiscutere all’infinito questioni già decise. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ha chiarito, ancora una volta, le conseguenze di un ricorso inammissibile, ovvero quando l’impugnazione si limita a ripetere argomenti già vagliati e respinti. Questo principio è fondamentale per garantire l’efficienza del sistema giudiziario e per evitare abusi del diritto di difesa.
Il Contesto del Ricorso in Cassazione
Il caso in esame trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Catania. L’imputato, tramite il suo legale, ha tentato di contestare la decisione dei giudici di secondo grado portando le proprie doglianze dinanzi alla Corte di Cassazione. L’obiettivo era ottenere una revisione della sentenza, in particolare riguardo al diniego delle attenuanti generiche e alla valutazione della recidiva.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. La ragione di questa decisione è netta: il ricorso era meramente riproduttivo. In altre parole, non presentava nuovi e specifici motivi di critica contro la sentenza d’appello, ma si limitava a riproporre le stesse argomentazioni già adeguatamente analizzate e rigettate dai giudici di merito. Questa pratica rende l’atto di impugnazione non meritevole di essere esaminato nel merito.
Le conseguenze di un ricorso inammissibile
La dichiarazione di inammissibilità non è priva di conseguenze. Ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. Inoltre, la Corte ha imposto il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria che funge da deterrente contro la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori.
Le Motivazioni della Suprema Corte
I giudici della Cassazione hanno specificato nel dettaglio le ragioni della loro decisione. Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché le argomentazioni della Corte d’Appello erano state considerate ‘giuridicamente corrette, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche’.
La Suprema Corte non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti, ma un giudice di legittimità che verifica la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Se un ricorso si limita a riproporre questioni di merito già risolte in modo logico e corretto, senza evidenziare vizi specifici della sentenza impugnata, esso non può trovare accoglimento.
Conclusioni: L’Importanza di Argomenti Nuovi e Specifici
Questa ordinanza sottolinea un principio cruciale della procedura penale: un ricorso in Cassazione deve essere mirato e specifico. Non è sufficiente manifestare un generico dissenso con la decisione precedente. È necessario individuare e argomentare con precisione i vizi di legittimità (violazioni di legge o difetti di motivazione) che affliggono la sentenza impugnata. Presentare un ricorso inammissibile perché meramente ripetitivo non solo è inutile ai fini del processo, ma comporta anche significative conseguenze economiche per il ricorrente, confermando la necessità di un approccio ponderato e tecnicamente fondato all’impugnazione davanti alla Suprema Corte.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando, tra le altre ragioni, si limita a essere ‘meramente riproduttivo’, ovvero ripete censure e argomentazioni già adeguatamente esaminate e respinte dai giudici dei precedenti gradi di giudizio, senza sollevare specifici vizi di legittimità.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta, ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in 3.000 euro.
Perché un ricorso ‘meramente riproduttivo’ non viene esaminato nel merito?
Perché la Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si rivalutano i fatti, ma un giudice di legittimità. Se i giudici di merito hanno già risposto in modo giuridicamente corretto, puntuale e logicamente coerente alle doglianze, riproporle identiche in Cassazione non configura un valido motivo di impugnazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15508 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15508 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 08/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SIRACUSA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/02/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ì
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME NOME‘avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché meramente riproduttivliodi profili di censura adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corrett puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergen acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche r ,così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede sia in relazione al diniego delle generiche che co riguardo alla ritenuta recidiva rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 proc. pen.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 8 marzo 2024.