Ricorso Inammissibile: Perché la Cassazione Respinge la Semplice Ripetizione dei Motivi d’Appello
Quando si arriva all’ultimo grado di giudizio, la Corte di Cassazione, le regole del gioco cambiano. Non si tratta più di discutere i fatti, ma di verificare la corretta applicazione della legge. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di cosa accade quando un ricorso si limita a ripetere argomenti già esaminati, rendendolo un ricorso inammissibile. Questa ordinanza sottolinea un principio fondamentale della procedura penale: l’appello in Cassazione deve essere specifico e focalizzato su vizi di legittimità, non un tentativo di ottenere un terzo giudizio di merito.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo contro una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello. L’imputato, tramite i suoi legali, ha deciso di impugnare la decisione di secondo grado dinanzi alla Corte di Cassazione, contestando la correttezza della motivazione che lo riteneva responsabile per i reati ascritti. Tuttavia, il ricorso non ha introdotto nuovi profili di illegittimità della sentenza impugnata, ma si è concentrato sulla riproposizione delle stesse censure già sollevate e respinte nel giudizio d’appello.
La Decisione sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. La decisione si fonda su una valutazione netta: le argomentazioni presentate non erano idonee a superare il vaglio di ammissibilità richiesto in sede di legittimità. I giudici hanno osservato che i motivi del ricorso erano una “pedissequa reiterazione” di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito. In sostanza, il ricorso era solo apparentemente critico verso la sentenza, ma in realtà mirava a una rilettura delle prove e a una nuova valutazione dei fatti, attività preclusa alla Corte di Cassazione.
Le Motivazioni
La Corte ha spiegato che la funzione del ricorso per cassazione non è quella di fornire un’ulteriore istanza di giudizio sul merito della vicenda. Il suo compito è circoscritto al controllo di legittimità, ovvero verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente le norme di diritto e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e non contraddittorio.
Nel caso specifico, i giudici di appello avevano fornito una motivazione esente da vizi, spiegando in modo chiaro le ragioni del loro convincimento sulla base di corretti argomenti giuridici. Il ricorso, non riuscendo a individuare specifici errori di diritto nella sentenza impugnata, è stato considerato generico e apparente. La Suprema Corte ha ribadito che un ricorso inammissibile è tale quando omette di assolvere alla sua funzione tipica, che è quella di una critica argomentata e specifica contro i punti della decisione che si ritengono viziati.
Le Conclusioni
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta conseguenze significative per il ricorrente. Oltre alla conferma definitiva della condanna, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza serve da monito: il ricorso in Cassazione è uno strumento serio che deve essere utilizzato per sollevare questioni di diritto precise e fondate. La semplice riproposizione di argomenti già respinti, senza una critica mirata alla struttura logico-giuridica della sentenza impugnata, porta inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile, con le relative conseguenze economiche.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si limitava a ripetere le stesse argomentazioni già presentate e respinte dalla Corte d’Appello, senza sollevare specifiche critiche sulla legittimità della sentenza. Di fatto, chiedeva un riesame dei fatti, compito che non spetta alla Corte di Cassazione.
Qual è la funzione della Corte di Cassazione secondo questa ordinanza?
La Corte di Cassazione ha il ruolo di giudice di legittimità, il che significa che il suo compito non è rivalutare le prove o i fatti, ma controllare che i giudici dei gradi inferiori abbiano applicato correttamente la legge e motivato adeguatamente la loro decisione.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
La persona che presenta un ricorso dichiarato inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 329 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 329 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME GEORGIAN nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/12/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che il ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per i reati contestati, contiene argomentazioni che non sono deducibili in sede di legittimità perché fondate su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso, e inoltre sono tesi a una rilettura nel merito delle prove assunte, inammissibile nella presente sede;
che i giudici di appello, con motivazione esente dai vizi dedotti, hanno esplicitato le ragioni del proprio convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 10 ottobre 2025.