Ricorso Inammissibile: la Cassazione ribadisce i limiti dell’impugnazione
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma non è una semplice opportunità per ridiscutere l’intero processo. Un’ordinanza recente della Suprema Corte chiarisce con fermezza quando un ricorso inammissibile viene definito tale, specialmente se si limita a riproporre le stesse argomentazioni già esaminate e respinte nei gradi precedenti. Analizziamo questa decisione per capire i principi procedurali e le severe conseguenze per chi non rispetta i requisiti di specificità dell’impugnazione.
Il caso: la riproposizione dei motivi d’appello
Un individuo, dopo essere stato condannato in primo grado e in appello, decideva di presentare ricorso per Cassazione. I motivi alla base della sua impugnazione, tuttavia, non introducevano nuovi profili di illegittimità della sentenza di secondo grado, ma si limitavano a reiterare, quasi testualmente, le questioni già sollevate e puntualmente rigettate dalla Corte d’Appello.
Nello specifico, il ricorrente contestava:
1. La mancata disposizione di una nuova perizia tecnica, nonostante il conflitto tra i consulenti di parte.
2. L’errata valutazione della sua presenza lavorativa presso l’abitazione della persona offesa, collegata a una lettera minatoria.
3. L’inadeguata considerazione della consulenza di parte, a favore delle conclusioni del perito nominato dal giudice.
4. La mancata considerazione delle analogie con un precedente procedimento a suo carico, che mostrava un simile modus operandi.
La Corte di Cassazione, esaminando il ricorso, ha immediatamente rilevato la sua natura meramente ripetitiva e generica.
La valutazione sul ricorso inammissibile della Corte
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile sulla base di un principio consolidato: l’impugnazione non può essere una sterile riproposizione dei motivi d’appello. Chi ricorre in Cassazione ha l’onere di confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata, evidenziando specifici vizi logici o giuridici, e non semplicemente di esprimere il proprio dissenso.
Genericità e Reiterazione dei Motivi
Il Collegio ha osservato come tutti e quattro i motivi di ricorso fossero manifestamente infondati. Essi non facevano altro che ripresentare le medesime doglianze già esposte in appello, senza attaccare le argomentazioni con cui la Corte territoriale le aveva respinte. La sentenza di secondo grado, secondo la Cassazione, aveva fornito risposte logiche e coerenti a ogni punto, rendendo il ricorso privo della necessaria specificità richiesta per legge.
La valutazione delle prove in Appello
La Cassazione ha ribadito che la valutazione delle prove, come le consulenze tecniche o la rilevanza di una circostanza di fatto (l’attività lavorativa del ricorrente), è di competenza esclusiva del giudice di merito. La Suprema Corte può intervenire solo se la motivazione è palesemente illogica o contraddittoria, vizio che nel caso di specie non è stato riscontrato. La Corte d’Appello aveva infatti adeguatamente spiegato perché avesse dato maggior credito alla perizia d’ufficio rispetto alle consulenze di parte e come l’analogia con un precedente caso rafforzasse il quadro probatorio.
Le motivazioni della decisione
La ragione fondamentale della declaratoria di inammissibilità risiede nel mancato rispetto dei requisiti del ricorso per Cassazione. I giudici hanno sottolineato che i motivi erano ‘meramente reiterativi’ di quelli già dedotti in appello e ‘puntualmente disattesi con argomenti esenti da vizi logici’. In sostanza, il ricorrente ha ignorato la ratio decidendi della sentenza d’appello, tentando di ottenere una terza valutazione sul merito della vicenda, compito che esula dalle funzioni della Corte di Cassazione.
Le conclusioni e le conseguenze pratiche
Questa ordinanza serve da monito: un ricorso per Cassazione deve essere un atto tecnico e specifico, non un’ulteriore occasione per lamentare genericamente l’ingiustizia della decisione. La conseguenza di un ricorso inammissibile non è solo la conferma della condanna, ma anche l’imposizione di sanzioni economiche. Il ricorrente è stato infatti condannato al pagamento delle spese processuali e a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Tale sanzione ha lo scopo di disincentivare impugnazioni dilatorie o palesemente infondate, che sovraccaricano inutilmente il sistema giudiziario.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato una mera ripetizione dei motivi d’appello?
Un ricorso è considerato meramente ripetitivo quando si limita a riproporre le stesse questioni e argomentazioni già presentate e respinte nel giudizio d’appello, senza confrontarsi criticamente con le specifiche motivazioni della sentenza impugnata e senza evidenziare vizi logici o giuridici.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta non solo la conferma della decisione impugnata, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come nel caso di specie dove è stata stabilita una somma di 3.000 euro.
Perché la Corte di Cassazione ha ritenuto corretto che la Corte d’Appello non disponesse una nuova perizia?
La Corte di Cassazione ha ritenuto corretta la decisione perché la Corte d’Appello aveva motivato in modo logico e coerente la sua scelta di basarsi sulle conclusioni del perito già nominato, superando le argomentazioni delle consulenze di parte. La valutazione sull’opportunità di una nuova perizia rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40283 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40283 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/04/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti il ricorso e la memoria di NOME COGNOME;
ritenuto che i quattro motivi di ricorso sono tutti manifestamente infondati e generici perché meramente reiterativi di quelli già dedotti in appello e ivi puntualmente disattesi con argomenti esenti da vizi logici in ordine a ciascuno di essi, nella specie:
si vedano pagine 4-5 della sentenza impugnata con riferimento all’opportunità di disporre la perizia del prof. COGNOME in ragione del conflitto a cui sono addivenute l consulenze disposte dalle parti e con riferimento all’attendibilità dei suoi risultat
a pag. 6 con riferimento alla rilevanza probatoria attribuita alla circostanza per cui il ricorrente svolgeva attività lavorativa presso la dimora della persona offesa, trovando questo elemento riscontro nella missiva minatoria;
alle pagine 6-7 con riferimento alla valutazione operata dal giudice in relazione alla consulenza della dr.sa COGNOME, superata dalle argomentate conclusioni del perito;
infine, a pag. 7 ove il giudice d’appello aderisce alla valutazione del giudice di primo grado, il quale aveva adeguatamente valorizzato l’analogia del fatto sub iudice con quello di un precedente procedimento a carico del ricorrente ove appariva il medesimo modus operandi;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, i14 novembre 2025, Il Consigl GLYPH tensore GLYPH
La Presidente