Ricorso inammissibile: quando è solo una ripetizione
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione richiede precisione e specificità. Non è sufficiente essere in disaccordo con una decisione precedente; è necessario articolare critiche mirate e fondate. Una recente ordinanza della Suprema Corte chiarisce proprio questo punto, dichiarando un ricorso inammissibile perché i motivi addotti non erano altro che una sterile ripetizione delle argomentazioni già respinte in appello. Questo caso offre uno spunto fondamentale per comprendere i requisiti di ammissibilità dei ricorsi in ultimo grado.
I Fatti del Caso
Il procedimento trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello. L’imputato, attraverso il suo legale, ha sollevato due motivi principali di doglianza davanti alla Corte di Cassazione, contestando l’illogicità e la contraddittorietà della motivazione della sentenza di secondo grado e la mancata assunzione di una prova che riteneva decisiva.
Tuttavia, l’analisi della Suprema Corte si è concentrata non sul merito delle questioni sollevate, ma sulla loro forma e sostanza in relazione a quanto già discusso nel precedente grado di giudizio.
L’analisi della Corte sul ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi del ricorso e ha concluso per la loro manifesta inammissibilità. I giudici hanno rilevato che le argomentazioni presentate non erano originali, ma costituivano una ‘pedissequa reiterazione’ di quelle già dedotte davanti alla Corte d’Appello. Quest’ultima, nella sentenza impugnata, aveva già esaminato e puntualmente respinto tali motivi, fornendo una propria motivazione.
La Suprema Corte ha sottolineato che un ricorso per cassazione, per essere considerato ‘specifico’, deve assolvere alla funzione di una critica argomentata avverso la decisione oggetto di ricorso. In altre parole, il ricorrente non può limitarsi a riproporre le stesse lamentele, ma deve confrontarsi con le ragioni esposte dal giudice del grado precedente, evidenziando perché esse sarebbero errate, illogiche o contraddittorie. In mancanza di questo confronto critico, i motivi del ricorso vengono considerati non specifici, ma soltanto ‘apparenti’.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte si fonda su un principio cardine della procedura penale: l’inammissibilità del ricorso per genericità e mancanza di specificità. I giudici hanno spiegato che i motivi proposti omettevano di assolvere alla tipica funzione di una critica argomentata. Invece di contestare il ragionamento della Corte d’Appello, il ricorrente si è limitato a ripresentare le medesime questioni, ignorando di fatto la risposta già fornita dai giudici di merito. Tale condotta rende il ricorso privo della sua funzione essenziale, trasformandolo in un atto non idoneo a innescare una revisione della decisione impugnata. Per questo motivo, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni
La decisione della Corte di Cassazione ribadisce un insegnamento cruciale per chiunque intenda adire la giustizia di ultima istanza. Un ricorso non può essere una semplice riproposizione di argomenti già sconfessati. Deve, invece, contenere una critica strutturata e puntuale della sentenza che si contesta. La dichiarazione di ricorso inammissibile non solo impedisce l’esame nel merito della vicenda, ma comporta anche conseguenze economiche per il ricorrente, condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito: l’accesso alla Cassazione è riservato a censure serie e ben argomentate, non a tentativi di riaprire discussioni già esaurite.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se i motivi presentati sono una mera ripetizione di quelli già esposti e respinti nel precedente grado di giudizio, senza contenere una critica specifica e argomentata contro la sentenza impugnata.
Cosa significa che i motivi di un ricorso sono ‘non specifici, ma soltanto apparenti’?
Significa che i motivi, pur essendo formalmente presentati, non svolgono la loro funzione essenziale, ovvero quella di contestare in modo puntuale e ragionato le argomentazioni della sentenza che si intende impugnare, limitandosi a riproporre le stesse difese.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La conseguenza principale è che la Corte non esamina il merito della questione. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso tremila euro, a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36252 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36252 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 02/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a ORUNE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/09/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, ritenuto che il primo e il secondo motivo del ricorso che contestano rispettivamente l’illogicità e la contraddittorietà della motivazione e la manc assunzione di una prova decisiva sono reiterativi perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appell puntualmente disattesi dalla Corte di merito alle pagg. 18-20 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici, ma soltanto apparenti in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 2 luglio 2024
Il Consigliere Estensore