Ricorso Inammissibile: Quando Ripetere le Stesse Difese non Basta
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma non è una terza occasione per ridiscutere i fatti. Un recente provvedimento della Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale: un ricorso inammissibile è tale quando si limita a riproporre le stesse argomentazioni già vagliate e respinte nei precedenti gradi. Analizziamo questa ordinanza per capire le ragioni della decisione e le sue importanti implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
Un imputato, a seguito di una condanna confermata dalla Corte d’Appello di Napoli, decideva di presentare ricorso per Cassazione. Attraverso i suoi legali, contestava la sentenza di secondo grado, sollevando una serie di doglianze. Tuttavia, come emergerà dalla decisione della Suprema Corte, le questioni portate all’attenzione dei giudici di legittimità non erano nuove, ma ricalcavano essenzialmente le stesse difese già presentate e ritenute infondate nel giudizio di merito.
La Decisione della Corte sul Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con ordinanza del 4 luglio 2024, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito delle questioni sollevate, ma si è fermata a un controllo preliminare sulla loro ammissibilità. La conseguenza diretta per il ricorrente è stata non solo la conferma definitiva della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della pronuncia risiede nelle motivazioni che hanno portato i giudici a questa conclusione. La Corte ha chiarito che il ricorso per Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul fatto. I motivi presentati erano, secondo la Corte, ‘meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito’.
In altre parole, il ricorrente non ha introdotto nuovi argomenti giuridici o vizi di legittimità della sentenza impugnata, ma si è limitato a ripetere le sue tesi difensive, sperando in una diversa valutazione. La Suprema Corte ha sottolineato come le argomentazioni dei giudici di merito fossero:
* Giuridicamente corrette: Basate su una corretta interpretazione e applicazione delle norme.
* Puntuali e coerenti: Rispondevano in modo specifico alle obiezioni della difesa, senza contraddizioni.
* Immuni da manifeste incongruenze logiche: Il ragionamento seguito nella sentenza d’appello era logico e consequenziale.
Nello specifico, la Corte ha rilevato la mancanza di elementi concreti a supporto dell’ipotizzata impossibilità di adempiere a un’obbligazione contributiva e l’irrilevanza dei parziali inadempimenti addotti. La difesa si basava su affermazioni generiche che non potevano essere valorizzate in sede di legittimità. Di fronte a un ricorso così strutturato, la Corte non ha potuto fare altro che dichiararne l’inammissibilità.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito importante per chi intende adire la Corte di Cassazione. Non è sufficiente essere insoddisfatti di una sentenza per poterla impugnare con successo. È necessario individuare specifici vizi di violazione di legge o difetti di motivazione (illogicità, contraddittorietà) che rendano la decisione censurabile in sede di legittimità.
Un ricorso inammissibile non solo non porta ad alcun risultato utile, ma comporta anche significative conseguenze economiche. La condanna al pagamento delle spese e della sanzione alla Cassa delle ammende serve proprio a scoraggiare appelli dilatori o palesemente infondati, che sovraccaricano il sistema giudiziario senza avere reali possibilità di accoglimento. Pertanto, la redazione di un ricorso per Cassazione richiede un’analisi tecnica e approfondita, focalizzata esclusivamente sui profili consentiti dalla legge, evitando di riproporre questioni di fatto già decise.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo questa ordinanza, un ricorso è inammissibile quando i motivi proposti sono una mera riproduzione di censure già adeguatamente esaminate e respinte dai giudici di merito, senza introdurre validi argomenti di legittimità.
Cosa significa che la Cassazione è un giudice di ‘legittimità’?
Significa che il suo compito non è rivalutare i fatti del caso (giudizio di merito), ma solo verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e non contraddittorio.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35546 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35546 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 04/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
7
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe esaminati gli atti e il provvedimento impugNOME;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti d legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censur adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corrett puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergen acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche tali da rendere le relatuva valutazioni di merito non sindacabili in questa sede avuto riguardo alla assenza di elementi grado di supportare l’ipotizzata impossibilità di adempiere del ricorrente all’obbligaz contributiva sullo stessa gravante, alla irrilevanza degli inadempimenti parziali addott mancato riconoscimento delle generiche di assenza di elementi di segno positivo all’uopo valorizzabili rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 4 luglio 2024.