Ricorso Inammissibile: la Cassazione ribadisce i limiti dell’impugnazione
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un importante chiarimento sui criteri di ammissibilità dei ricorsi, in particolare quando questi rischiano di essere una mera fotocopia di quanto già discusso e deciso nei gradi precedenti. Comprendere quando un ricorso inammissibile viene definito tale è fondamentale per evitare conseguenze negative, come la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. Questo caso specifico ci guida attraverso le ragioni che portano la Suprema Corte a respingere un’impugnazione senza nemmeno entrare nel merito della questione.
I Fatti di Causa
Il caso nasce dal ricorso presentato da un imputato contro una sentenza della Corte d’Appello di Milano. L’appellante contestava la decisione di secondo grado, sollevando due principali motivi di doglianza: il primo relativo al giudizio sulla sua responsabilità penale e il secondo riguardante il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La Decisione della Corte di Cassazione sul ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, con la presente ordinanza, ha dichiarato il ricorso totalmente inammissibile. Questa decisione non si basa su una nuova valutazione dei fatti, ma su un’analisi della struttura e del contenuto dei motivi di ricorso presentati dalla difesa. La Corte ha ritenuto che l’impugnazione non rispettasse i requisiti fondamentali previsti dalla legge per poter essere esaminata.
Il Primo Motivo: la Mera Ripetizione delle Censure
Il primo motivo di ricorso è stato considerato inammissibile perché, secondo la Corte, si limitava a riproporre le stesse censure già adeguatamente valutate e respinte dalla Corte d’Appello. I giudici di legittimità hanno sottolineato che il ricorso non può essere una semplice ripetizione di argomenti già discussi; deve, invece, individuare vizi specifici di legittimità (come violazioni di legge o vizi di motivazione) nella sentenza impugnata. Ripresentare le stesse questioni senza un confronto critico e specifico con le motivazioni del giudice precedente trasforma il ricorso in un tentativo di ottenere un terzo grado di giudizio sul merito, funzione che non spetta alla Cassazione.
Il Secondo Motivo: la Genericità sulla Richiesta di Attenuanti
Anche il secondo motivo, relativo al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è stato respinto. La Corte ha evidenziato come la censura fosse generica. La sentenza d’appello, al contrario, aveva fornito una motivazione sufficiente e non illogica per giustificare la sua decisione, esaminando adeguatamente le argomentazioni difensive. Un ricorso in Cassazione deve contestare in modo specifico la logicità o la completezza di tale motivazione, non limitarsi a lamentare genericamente il risultato sfavorevole.
Le Motivazioni dietro la dichiarazione di ricorso inammissibile
La motivazione centrale della decisione risiede nel ruolo e nei limiti della Corte di Cassazione. Il suo compito non è rivalutare i fatti del processo, ma assicurare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica delle motivazioni delle sentenze. Un ricorso che non denuncia specifici vizi di legittimità, ma che si limita a riproporre argomenti di merito o a formulare critiche generiche, è destinato a essere dichiarato un ricorso inammissibile.
In questo caso, entrambi i motivi sono stati giudicati privi dei requisiti di specificità e pertinenza. Erano, di fatto, un tentativo di sollecitare un nuovo giudizio sui fatti, mascherato da impugnazione di legittimità. La Corte ha quindi applicato il principio secondo cui la manifesta infondatezza o genericità dei motivi conduce all’inammissibilità.
Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato due conseguenze dirette per il ricorrente. In primo luogo, la condanna al pagamento delle spese processuali. In secondo luogo, la condanna al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Quest’ultima sanzione viene applicata quando si ritiene che il ricorrente abbia agito con colpa nel proporre un ricorso palesemente inammissibile, come stabilito anche dalla Corte Costituzionale. La decisione serve da monito: il ricorso per cassazione è uno strumento straordinario che deve essere utilizzato con rigore e consapevolezza, presentando censure mirate e giuridicamente fondate, per non incorrere in sanzioni e nella definitiva conferma della sentenza impugnata.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile se i motivi sono una mera riproduzione di censure già esaminate e respinte nei gradi precedenti, oppure se le critiche sono formulate in modo generico e non contestano specificamente i vizi di legittimità della sentenza impugnata.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria, in questo caso di tremila euro, a favore della Cassa delle ammende, qualora si ritenga che il ricorso sia stato proposto per colpa.
È possibile contestare in Cassazione il diniego delle circostanze attenuanti generiche?
Sì, ma non in modo generico. È necessario che il ricorso contesti specificamente la sufficienza o la logicità della motivazione con cui il giudice di merito ha negato le attenuanti, dimostrando perché tale motivazione sarebbe viziata, e non limitandosi a esprimere dissenso sulla decisione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27981 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27981 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME
Data Udienza: 14/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugNOME;
ritenuto che il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni: 1) il primo moti meramente riproduttivo di profili di censura in ordine al giudizio di responsabilit adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoria vedano le pagine 6, 7 e 8 della sentenza); 2) il secondo motivo censura genericamente il punto relativo al diniego delle circostanze attenuanti generiche benché la sentenza impugnata si sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensiv sul punto (si vedano le pagine da 8 a 11);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende. Così deciso il 14 giugno 2024.