Ricorso Inammissibile: La Cassazione e il Divieto di “Copia-Incolla”
Nell’ambito del processo penale, l’impugnazione di una sentenza è un diritto fondamentale, ma deve seguire regole precise per essere efficace. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce un punto cruciale: non è sufficiente riproporre le stesse lamentele già esaminate in appello. Un ricorso inammissibile è spesso il risultato di una semplice ripetizione dei motivi, senza una critica mirata alla decisione che si contesta. Analizziamo come la Corte sia giunta a questa conclusione.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. I motivi del ricorso si concentravano su tre aspetti principali:
1. Il rigetto della richiesta di acquisire i tabulati telefonici relativi all’utenza della persona offesa.
2. La presunta mancanza di motivazione da parte del giudice nel non consentire il controesame della difesa su determinati aspetti.
3. La contestazione circa l’attendibilità della persona offesa.
L’imputato, in sostanza, lamentava che le sue richieste probatorie fossero state ingiustamente respinte e che la valutazione della credibilità della vittima fosse errata.
La Decisione della Corte: Focus sul ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi presentati e li ha dichiarati integralmente inammissibili. La decisione non entra nel merito delle singole questioni, ma si sofferma su un vizio procedurale fondamentale: i motivi del ricorso erano una “pedissequa reiterazione” di quelli già esaminati e motivatamente respinti dalla Corte d’Appello. In altre parole, il ricorrente si è limitato a “copiare e incollare” le argomentazioni del precedente grado di giudizio, senza confrontarsi criticamente con le ragioni esposte nella sentenza d’appello.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha spiegato punto per punto perché ogni motivo fosse infondato e, soprattutto, non specifico. Le motivazioni chiariscono i requisiti di ammissibilità di un ricorso.
1. Acquisizione dei tabulati: La Corte d’Appello aveva già chiarito che tale prova non era né indispensabile né rilevante, poiché i fatti erano stati accertati in modo esauriente durante l’istruttoria dibattimentale di primo grado. Riproporre la richiesta senza contestare questa specifica motivazione la rende inammissibile.
2. Controesame: Il giudice di primo grado aveva correttamente dichiarato inammissibili le domande della difesa perché relative a fatti da provare con documenti o perché l’imputato aveva già fornito risposte esaurienti su quelle circostanze. Anche in questo caso, il ricorso non ha criticato la logicità di questa valutazione.
3. Attendibilità della vittima: La credibilità della persona offesa era stata valutata positivamente non solo sulla base della coerenza delle sue dichiarazioni sull’atteggiamento intimidatorio dell’imputato, ma anche perché le sue parole erano state corroborate da altre prove orali raccolte. Il ricorso si limitava a esprimere un generico dissenso, senza individuare vizi logici nel ragionamento del giudice d’appello.
La Corte ha concluso che i motivi erano “non specifici ma soltanto apparenti”, poiché omettevano di svolgere la funzione tipica del ricorso per cassazione: una critica argomentata e puntuale avverso la sentenza impugnata.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. È un giudizio di legittimità, volto a verificare se i giudici dei gradi inferiori abbiano correttamente applicato la legge e motivato le loro decisioni in modo logico. Un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta di un’impugnazione che ignora le ragioni della sentenza precedente e si limita a riproporre doglianze già superate. Per gli avvocati e i loro assistiti, la lezione è chiara: l’atto di impugnazione deve essere un dialogo critico con la sentenza che si contesta, non un monologo ripetitivo. La sanzione per la violazione di questa regola non è solo la sconfitta processuale, ma anche la condanna al pagamento delle spese e di una somma a favore della Cassa delle ammende.
Per quale motivo principale la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi proposti erano una ‘pedissequa reiterazione’ (cioè una ripetizione passiva) di quelli già dedotti in appello e puntualmente respinti dalla corte di merito, senza contenere una critica specifica e argomentata contro la sentenza impugnata.
È sufficiente riproporre in Cassazione gli stessi motivi già presentati in appello?
No, non è sufficiente. Secondo l’ordinanza, i motivi devono essere specifici e criticare argomentatamente la sentenza oggetto di ricorso. Limitarsi a ripetere le stesse argomentazioni già respinte rende il ricorso non specifico e, di conseguenza, inammissibile.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma pecuniaria (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3971 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3971 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 22/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a VASTO il 08/09/1985
avverso la sentenza del 01/02/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOMECOGNOME
Ritenuto che il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso, con i quali si con rigetto della richiesta di acquisizione dei tabulati telefonici relativi all’utenz persona offesa, la mancanza di motivazione in merito alle ragioni che hanno portato il non consentire il controesame della difesa e l’attendibilità della persona offes consentiti perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, nella parte in cu a) l’acquisizione dei tabulati telefonici non è indispensabile ai fini della decisi ritenersi rilevante per l’accertamento dei fatti, essendo gli stessi già stati ac dell’istruttoria dibattimentale espletata in primo grado; b) correttamente il giudi grado ha dichiarato inammissibili le domande formulate dalla difesa dell’imputato attinenti a fatti da provare documentalmente o perché vedenti su circostanze cui l aveva già dato esauriente risposta; c) la valutazione complessiva della personalità de permette di superare positivamente il vaglio di credibilità soggettiva; d) le dichiar persona offesa in merito all’atteggiamento intimidatorio dell’imputato sono state lineari, oltre che avvalorate dalle altre prove orali raccolte;
che, per tale ragione, gli stessi devono considerarsi non specifici ma soltanto app quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la oggetto di ricorso;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conda ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fav Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 22 ottobre 2024
Il qonsigliere estensore
Il Presidente