Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Motivi Ripetitivi
Quando un imputato decide di impugnare una sentenza di condanna, il suo ricorso deve presentare motivi specifici e concreti, evidenziando presunti errori di diritto commessi dal giudice precedente. Ma cosa succede se il ricorso si limita a ripetere le stesse argomentazioni già esaminate e respinte? La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, offre una risposta chiara: in questi casi, si configura un ricorso inammissibile. Questo principio è fondamentale per garantire l’efficienza del sistema giudiziario e il corretto funzionamento dei gradi di giudizio.
Il Caso in Analisi: Un Appello Contro la Pena
La vicenda processuale riguarda un imputato che, dopo la condanna ricevuta dalla Corte d’Appello di Taranto, ha presentato ricorso in Cassazione. L’oggetto della sua doglianza era il trattamento sanzionatorio, ovvero la quantità della pena inflitta. L’imputato riteneva che la pena dovesse essere ulteriormente ridotta, contestando il bilanciamento operato dal giudice tra le circostanze attenuanti e quelle aggravanti.
Tuttavia, la Corte d’Appello aveva già affrontato dettagliatamente questo punto nella sua sentenza, spiegando in modo esauriente perché non fosse possibile concedere una diminuzione ulteriore della pena. Le motivazioni del giudice di secondo grado si basavano su due pilastri: la recidiva dell’imputato e l’impossibilità di un diverso bilanciamento tra le circostanze.
La Decisione della Corte di Cassazione sul Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte, esaminando l’atto di impugnazione, ha rapidamente concluso per la sua inammissibilità. La decisione si fonda su un principio consolidato della procedura penale: non è consentito utilizzare il ricorso per Cassazione come una terza istanza di merito, ma solo per contestare vizi di legittimità.
L’Inammissibilità per Genericità e Ripetitività
Il punto centrale della decisione è che il ricorso era meramente ‘riproduttivo’ delle censure già avanzate e adeguatamente confutate in appello. L’imputato non ha introdotto nuovi profili di illegittimità della sentenza impugnata, né ha evidenziato errori logici o giuridici nel ragionamento della Corte d’Appello. Si è limitato, di fatto, a riproporre la sua insoddisfazione per la pena, sperando in una rivalutazione che la Cassazione non può compiere.
Il Ruolo della Recidiva nel Calcolo della Pena
La Corte ha ribadito come la Corte d’Appello avesse correttamente tenuto conto della recidiva dell’imputato come elemento ostativo a un’ulteriore riduzione della pena. La recidiva è una circostanza che dimostra una maggiore pericolosità sociale del reo e giustifica, secondo la legge, un trattamento sanzionatorio più severo. Pertanto, la valutazione del giudice di merito su questo punto era stata logica e conforme alla legge.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte di Cassazione è sintetica ma estremamente chiara. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché non attaccava la sentenza d’appello su specifici vizi di legittimità, ma si risolveva in una sterile riproposizione di argomenti di merito. I giudici di legittimità hanno constatato che la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione completa e logica riguardo alla determinazione della pena, rendendo l’impugnazione priva di fondamento giuridico. La decisione di condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende è la conseguenza diretta e prevista dalla legge per la proposizione di un ricorso inammissibile, con una funzione sanzionatoria e dissuasiva.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame rappresenta un importante monito per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. Non è sufficiente essere in disaccordo con una decisione per poterla impugnare con successo. È necessario individuare e argomentare specifici errori di diritto (violazione di legge o vizio di motivazione) commessi dal giudice del grado precedente. Un ricorso che si limita a ripetere doglianze di merito già respinte è destinato all’inammissibilità, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria. Questa decisione rafforza il ruolo della Cassazione come giudice della legittimità e non del fatto, garantendo che solo le questioni giuridicamente rilevanti arrivino al suo esame.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si limitava a riproporre le stesse censure relative alla pena che erano già state adeguatamente esaminate e respinte dalla Corte d’Appello.
Quali elementi avevano impedito una riduzione della pena in secondo grado?
La Corte d’Appello aveva motivato l’impossibilità di un’ulteriore riduzione della pena basandosi sulla recidiva dell’imputato e sull’impossibilità di operare un diverso bilanciamento tra le circostanze attenuanti e quelle aggravanti.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21206 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21206 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME TARANTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/05/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esamiNOME il ricorso di COGNOME NOME;
COGNOME,
Ritenuto che il ricorso con cui si deduce la sussistenza di vizi in merito al trattamen sanzioNOMErio è riproduttivo di censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha dato conto dell’impossibilità di una ulteriore riduzione della pena in ragione della ritenuta reci e dell’impossibilità di un differente bilanciamento tra attenuanti ed aggravanti;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17/05/2024