Ricorso Inammissibile in Cassazione: Quando l’Appello è solo una Replica
L’ordinanza della Corte di Cassazione che analizziamo oggi offre uno spunto fondamentale per comprendere i limiti del giudizio di legittimità e le ragioni che portano a dichiarare un ricorso inammissibile. Il caso riguarda un imputato che, dopo la condanna in Appello, ha tentato di portare le sue ragioni davanti alla Suprema Corte, ottenendo però un netto rigetto. Questa decisione ribadisce un principio cardine del nostro sistema processuale: la Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti, ma un organo che vigila sulla corretta applicazione della legge.
I Fatti del Caso in Esame
Un soggetto, condannato dalla Corte d’Appello di Milano, ha presentato ricorso in Cassazione lamentando una “manifesta illogicità” nella motivazione della sentenza di condanna. Secondo la sua difesa, la decisione dei giudici di merito si basava esclusivamente sulle dichiarazioni della persona offesa, la quale aveva riconosciuto con certezza alcuni oggetti rinvenuti in possesso dell’imputato. Il ricorrente, in sostanza, contestava la valutazione delle prove operata dalla Corte d’Appello, ritenendola insufficiente a fondare un giudizio di colpevolezza.
La Decisione della Corte sul ricorso inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non è entrata nel vivo della questione sollevata dall’imputato (cioè se la prova fosse o meno sufficiente), ma si è fermata a un livello precedente, quello dei requisiti di ammissibilità dell’impugnazione.
Di conseguenza, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, una sanzione prevista proprio per i casi di ricorsi inammissibili, volta a scoraggiare impugnazioni dilatorie o palesemente infondate.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha basato la sua decisione su argomentazioni nette e consolidate nella giurisprudenza. In primo luogo, il ricorso è stato giudicato “indeducibile” perché si limitava a riproporre le stesse censure che erano già state adeguatamente esaminate e respinte con argomenti giuridici corretti dalla Corte d’Appello. Non sono stati presentati nuovi profili di illegittimità, ma si è insistito su punti già chiariti nel precedente grado di giudizio.
In secondo luogo, e questo è il punto cruciale, il ricorrente mirava a ottenere una “rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie”. Chiedeva, in pratica, alla Cassazione di rimettere in discussione i fatti e di interpretare le prove in modo diverso da come aveva fatto il giudice di merito. Questa attività è però estranea al sindacato di legittimità proprio della Suprema Corte, che può solo verificare se la legge è stata applicata correttamente, non se i fatti si sono svolti in un modo o in un altro.
Infine, la difesa non è riuscita a individuare specifici “travisamenti di emergenze processuali”, ovvero non ha dimostrato che il giudice d’appello avesse ignorato o distorto il significato di una prova decisiva presente agli atti. La critica è rimasta generica, contestando l’interpretazione complessiva senza ancorarla a vizi procedurali concreti.
Conclusioni: Limiti e Funzioni del Giudizio di Cassazione
Questa ordinanza è un chiaro monito sui limiti dell’impugnazione in Cassazione. Non è sufficiente essere in disaccordo con la valutazione delle prove operata dai giudici di primo e secondo grado per ottenere una revisione della sentenza. Il ricorso in Cassazione deve essere fondato su specifici vizi di legge, come l’errata applicazione di una norma o un difetto logico grave e manifesto nella motivazione, che non si risolva in una semplice richiesta di rilettura dei fatti.
La decisione riafferma la funzione della Corte di Cassazione come giudice della legalità del processo, non come un’ulteriore istanza per riesaminare il merito della vicenda. Per gli operatori del diritto e per i cittadini, ciò significa che le strategie difensive devono concentrarsi, in sede di legittimità, sull’individuazione di precisi errori giuridici, evitando di riproporre argomentazioni fattuali già vagliate e respinte.
Per quale motivo principale il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché era meramente riproduttivo di censure già esaminate e respinte dal giudice di merito, e mirava a una nuova valutazione delle prove, attività che non rientra nelle competenze della Corte di Cassazione.
Cosa significa che il ricorso cercava una ‘rivalutazione delle fonti probatorie’?
Significa che il ricorrente chiedeva alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove (come le dichiarazioni della persona offesa) e di giungere a una conclusione diversa da quella dei giudici dei gradi precedenti, interpretando i fatti in modo alternativo.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19793 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19793 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
, avverso la sentenza del 05/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto da NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta la manifesta illogicità motivazione in relazione al giudizio di penale responsabilità del rico (assertivamente fondato sulle sole dichiarazioni della p.o. circa la certa degli oggetti rinvenuti in possesso del prevenuto), è indeducibile p riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti giuridici da parte del giudice di merito (si vedano, in particolare, 3 e 4 della sentenza impugnata), oltre che volto a prefigurare una rivaluta e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie estranea al sindacato di leg avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emerge processuali correttamente valorizzate dai giudici di merito;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile c condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 20/02/2024
Il Consigliere Estensore