Ricorso Inammissibile in Cassazione: Perché Non Si Può Riesaminare il Merito
Quando un caso arriva dinanzi alla Corte di Cassazione, le aspettative sono alte. Tuttavia, non sempre l’esito è una nuova valutazione della vicenda. Un’ordinanza recente chiarisce perfettamente i limiti del giudizio di legittimità, dichiarando un ricorso inammissibile perché mirava a una rilettura delle prove, compito che non spetta alla Suprema Corte. Questo articolo analizza la decisione e le sue importanti implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un individuo avverso una sentenza della Corte d’Appello. L’imputato contestava la decisione dei giudici di merito sotto due profili principali: in primo luogo, metteva in discussione la valutazione sulla natura minatoria della sua condotta; in secondo luogo, lamentava una presunta carenza di motivazione riguardo alla sussistenza del reato a lui attribuito. In sostanza, il ricorrente chiedeva alla Corte di Cassazione di riesaminare gli elementi di prova e di giungere a una conclusione diversa da quella dei giudici dei gradi precedenti.
L’Analisi della Corte e il Principio del Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, nell’esaminare il caso, ha immediatamente rilevato la natura dei motivi proposti. I giudici hanno sottolineato che le censure del ricorrente non riguardavano vizi di legittimità, ovvero errori nell’applicazione della legge, ma erano finalizzate a sollecitare una rivalutazione dei fatti e una rilettura alternativa delle fonti probatorie.
Questo tipo di richiesta esula completamente dalle competenze della Corte di Cassazione. Il suo ruolo, infatti, non è quello di un “terzo grado di giudizio” dove si può ridiscutere il merito della causa, ma è quello di svolgere un sindacato di legittimità. Ciò significa verificare che il processo si sia svolto nel rispetto delle regole e che la legge sia stata interpretata e applicata correttamente, senza poter entrare nel merito di come le prove sono state valutate dal giudice precedente, a meno di vizi logici manifesti.
La Ripetitività dei Motivi come Causa di Inammissibilità
Un ulteriore elemento decisivo per la Corte è stato il fatto che i motivi del ricorso erano meramente riproduttivi di censure già esaminate e respinte dal giudice d’appello. La sentenza impugnata, secondo la Cassazione, aveva già fornito risposte adeguate e giuridicamente corrette alle obiezioni dell’imputato. Proporre nuovamente le stesse argomentazioni, senza individuare specifici errori di diritto, trasforma il ricorso in un tentativo di ottenere un riesame non consentito, rendendolo di conseguenza un ricorso inammissibile.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte si fonda su un principio cardine del nostro sistema processuale: la netta distinzione tra il giudizio di merito e il giudizio di legittimità. La Corte ha chiarito che le argomentazioni del ricorrente, pur presentate come vizi di motivazione, erano in realtà un pretesto per criticare l’apprezzamento dei fatti compiuto dalla Corte d’Appello. Poiché tale apprezzamento era stato adeguatamente motivato e non presentava palesi illogicità, non poteva essere messo in discussione in sede di legittimità. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
La decisione ha due conseguenze dirette e significative per il ricorrente. La prima è la condanna al pagamento delle spese processuali. La seconda, derivante proprio dalla declaratoria di inammissibilità, è l’imposizione del pagamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dalla legge per disincentivare ricorsi palesemente infondati. A livello più generale, questa ordinanza ribadisce un messaggio fondamentale per avvocati e assistiti: il ricorso per cassazione deve essere basato su vizi di diritto specifici e concreti, non su una generica insoddisfazione per l’esito del giudizio di merito. Tentare di trasformare la Suprema Corte in un’ulteriore istanza di valutazione dei fatti è una strategia destinata al fallimento e comporta conseguenze economiche negative.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo questa ordinanza, un ricorso è dichiarato inammissibile quando, invece di denunciare errori di diritto, si limita a proporre una diversa valutazione delle prove o una rilettura dei fatti già esaminati dal giudice di merito, uscendo così dalle competenze della Corte.
Cosa significa che la Corte di Cassazione svolge un “sindacato di legittimità”?
Significa che il suo compito non è decidere nuovamente la causa nel merito, ma controllare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e coerente, senza riesaminare le prove.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e, come in questo caso, al versamento di una somma di denaro (tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5554 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5554 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 15/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ROGLIANO il 21/07/1980
avverso la sentenza del 22/01/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
rilevato che i motivi, con cui il ricorrente ha censurato sia la ritenuta valenza minatoria della condotta sia la mancanza di motivazione in relazione alla sussistenza del reato ascrittogli, sono tesi a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (si vedano le pagine 4 e 5 della sentenza impugnata);
ritenuto che il ricorso è inammissibile e ciò comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 novembre 2024.