Ricorso Inammissibile: La Cassazione Mette un Freno alla Rilettura dei Fatti
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come la Corte di Cassazione gestisce un ricorso inammissibile, ribadendo con fermezza i limiti del proprio giudizio. Quando un ricorso si limita a riproporre le stesse questioni di fatto già valutate nei gradi di merito, senza sollevare reali vizi di legittimità, la sua sorte è segnata. Questo caso ci permette di approfondire la distinzione fondamentale tra giudizio di merito e giudizio di legittimità, un pilastro del nostro sistema processuale.
I Fatti del Processo
La vicenda processuale ha origine dal ricorso presentato da un individuo contro una sentenza della Corte d’Appello che ne aveva confermato la responsabilità penale. Il ricorrente, non accettando la decisione dei giudici di secondo grado, ha deciso di adire la Suprema Corte di Cassazione, sperando in un ribaltamento del verdetto.
I Motivi del Ricorso e il Principio del Ricorso Inammissibile
I motivi addotti dal ricorrente erano principalmente tre:
1. Una contestazione generale sull’affermazione della sua responsabilità per i reati ascritti.
2. La lamentela per la mancata applicazione dell’articolo 131-bis del codice penale, relativo alla particolare tenuità del fatto.
3. Il rigetto, da parte della corte precedente, della sua richiesta di disporre una perizia.
La Corte di Cassazione, esaminando questi motivi, ha rapidamente individuato un vizio comune e fatale: essi non sollevavano questioni sulla corretta applicazione della legge, ma si traducevano in una richiesta di riconsiderare le prove e i fatti. In altre parole, il ricorrente chiedeva alla Cassazione di comportarsi come un “terzo giudice di merito”, un ruolo che non le compete. Per questo motivo, il ricorso è stato giudicato ricorso inammissibile.
Le Motivazioni della Corte
Nel suo provvedimento, la Suprema Corte spiega che i motivi del ricorso erano “meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito”. L’imputato, in sostanza, non ha presentato nuovi argomenti legali o evidenziato errori procedurali, ma ha tentato di ottenere una “alternativa rilettura delle fonti probatorie”. Questa attività è estranea al “sindacato di legittimità” proprio della Cassazione, che deve limitarsi a verificare che la legge sia stata applicata correttamente, senza poter entrare nel merito della valutazione delle prove, come testimonianze o documenti. La Corte ha quindi ritenuto il ricorso inammissibile, poiché non sussistevano i presupposti per un esame nel merito.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato due conseguenze dirette e onerose per il ricorrente. In primo luogo, è stato condannato al pagamento delle spese processuali. In secondo luogo, citando una nota sentenza della Corte Costituzionale (n. 186 del 2000), è stato condannato a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori. La decisione riafferma un principio cruciale: il ricorso in Cassazione è uno strumento per correggere errori di diritto, non per tentare all’infinito di ottenere una valutazione dei fatti più favorevole.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando non solleva questioni sulla corretta applicazione della legge, ma si limita a chiedere una nuova valutazione dei fatti e delle prove già esaminati dai giudici dei gradi precedenti, oppure quando ripropone argomenti già vagliati e respinti.
Cosa significa che la Corte di Cassazione svolge un “sindacato di legittimità”?
Significa che il suo compito non è decidere nuovamente chi ha torto o ragione sui fatti (giudizio di merito), ma controllare che i tribunali e le corti d’appello abbiano interpretato e applicato correttamente le norme giuridiche durante il processo.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e, in aggiunta, al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver presentato un ricorso non accoglibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5562 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5562 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 15/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a COSENZA il 21/04/1997
avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
rilevato che i motivi, con cui il ricorrente ha censurato l’affermazione della responsabilità per i reati ascrittigli, la mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. e il rigetto della richiesta di disporre perizia, sono tesi a sollecitare un rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, e sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (si vedano le pagine 3, 4, 5 e 6 della sentenza impugnata);
ritenuto che il ricorso è inammissibile e ciò comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 novembre 2024.