Ricorso inammissibile: La Cassazione Conferma la Decisione di Merito
Un ricorso inammissibile rappresenta uno degli esiti più netti nel processo penale, specialmente davanti alla Corte di Cassazione. Con una recente ordinanza, i giudici di legittimità hanno ribadito un principio fondamentale: il ricorso in Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sui fatti. Esaminiamo il caso e le ragioni che hanno portato a questa decisione.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Genova. L’imputato, ritenuto responsabile per determinate vicende, ha deciso di impugnare tale decisione presentando ricorso per Cassazione. La difesa ha articolato una serie di censure con l’obiettivo di contestare la ricostruzione dei fatti e le valutazioni probatorie che avevano portato alla condanna nei due precedenti gradi di giudizio.
La Decisione della Corte: Il Ricorso è Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, esaminati gli atti, ha dichiarato il ricorso proposto totalmente inammissibile. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese del procedimento, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha basato la sua decisione su una motivazione chiara e consolidata. I giudici hanno ritenuto che le censure sollevate dalla difesa non facessero altro che contrastare il ‘portato delle valutazioni probatorie’ già effettuate, in modo conforme, sia dal tribunale di primo grado sia dalla Corte d’Appello.
In sostanza, il ricorrente ha riproposto le medesime ‘doglianze’ già ampiamente vagliate e motivatamente respinte dai giudici di merito. La Cassazione ha sottolineato come le argomentazioni dei giudici precedenti fossero ‘giuridicamente corrette, coerenti’ e ‘immuni da manifeste incongruenze logiche’.
Il punto cruciale è che il ricorso non evidenziava vizi di legittimità (cioè errori nell’applicazione della legge), ma tentava di ottenere una nuova e diversa valutazione del merito della vicenda. Questo, però, è un compito che esula dalle competenze della Corte di Cassazione, il cui ruolo è quello di assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge, non di riesaminare i fatti.
Le Conclusioni
Questa ordinanza riafferma un principio cardine del nostro sistema processuale: la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non un terzo giudice di merito. Un ricorso, per essere ammissibile, deve denunciare specifici errori di diritto o vizi logici manifesti nella motivazione della sentenza impugnata. Non può limitarsi a presentare una ricostruzione dei fatti alternativa a quella, logicamente argomentata, dei giudici dei gradi precedenti. La declaratoria di ricorso inammissibile e la conseguente condanna a una sanzione pecuniaria servono anche da deterrente contro la proposizione di impugnazioni meramente dilatorie o palesemente infondate, che sovraccaricano inutilmente il sistema giudiziario.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le censure proposte si limitavano a contestare le valutazioni delle prove già effettuate in modo concorde dai due giudici di merito, replicando doglianze già adeguatamente esaminate e respinte con argomenti corretti e coerenti.
Cosa significa che la Corte di Cassazione non è un ‘terzo giudice di merito’?
Significa che il suo compito non è quello di riesaminare i fatti e le prove per decidere se l’imputato sia colpevole o innocente, ma solo di verificare che i giudici precedenti abbiano applicato correttamente la legge e motivato la loro decisione in modo logico e non contraddittorio.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la parte che ha proposto il ricorso dichiarato inammissibile viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in denaro, in questo caso tremila euro, a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11273 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11273 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 02/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CODICE_FISCALE nato a COSENZA il 13/09/1964
avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME •
7
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ifitenuto che il ricorso è inammissibile perché con le censure proposte la difesa contrasta portato delle valutazioni probatorie conformente rese dai due giudici del merito nel sancire responsabilità del ricorrente per le vicende replicando doglienze già adeguatamente vagliate e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, coerenti con riguardo emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 co proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 2 dicembre 2024.