Ricorso Inammissibile: Quando l’Impugnazione è Priva di Fondamento
L’ordinanza in esame offre uno spaccato chiaro su un concetto fondamentale della procedura penale: il ricorso inammissibile. Quando un’impugnazione non soddisfa i requisiti minimi previsti dalla legge, la Corte di Cassazione non entra nemmeno nel merito della questione, ma la respinge con una pronuncia di inammissibilità. Questo caso, relativo a una condanna per detenzione di sostanze stupefacenti, illustra perfettamente le conseguenze di un ricorso fondato su motivi generici e non specifici.
I Fatti del Processo: Dalla Condanna all’Appello
Il procedimento ha origine da una sentenza di condanna per detenzione di droga emessa dalla Corte d’Appello di Bari. L’imputato, ritenendo ingiusta la decisione, ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento. L’obiettivo era ottenere l’annullamento della sentenza di condanna. Tuttavia, come vedremo, la strategia difensiva si è rivelata inefficace.
La Decisione della Cassazione: Analisi del Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte, con una decisione sintetica ma incisiva, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Gli Ermellini hanno rilevato che i motivi presentati dalla difesa non erano idonei a essere discussi in sede di legittimità. Il ricorso era basato su critiche astratte e non circostanziate, definite tecnicamente come ‘apodittiche censure’ e ‘mere clausole di stile’.
Critiche Generiche e Mancanza di Specificità
Il punto cruciale della decisione risiede nella constatazione che l’atto di impugnazione non conteneva alcun riferimento specifico alla motivazione della sentenza della Corte d’Appello. Al contrario, la sentenza impugnata aveva chiaramente esposto gli elementi che giustificavano l’arresto in flagranza di reato. Un ricorso in Cassazione, per essere ammissibile, deve individuare con precisione gli errori di diritto commessi dal giudice precedente, non limitarsi a esprimere un generico dissenso.
Le Motivazioni della Corte
La motivazione della Corte di Cassazione si fonda su un principio cardine del giudizio di legittimità: non è possibile riesaminare i fatti del processo, ma solo verificare la corretta applicazione della legge. I motivi del ricorrente erano ‘non consentiti dalla legge in sede di legittimità’ proprio perché tentavano, in modo velato, di ottenere una nuova valutazione del merito della vicenda, presentando censure generiche e non ancorate a specifici vizi di legge della sentenza impugnata. La Corte ha quindi applicato l’articolo 616 del codice di procedura penale, che disciplina le conseguenze di un ricorso rigettato o dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche di un Ricorso Inammissibile
Le implicazioni di questa ordinanza sono dirette e severe per il ricorrente. La dichiarazione di inammissibilità non solo rende definitiva la condanna emessa dalla Corte d’Appello, ma comporta anche due ulteriori sanzioni economiche. In primo luogo, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali sostenute nello stesso grado di giudizio. In secondo luogo, è stato condannato a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, un fondo destinato a finanziare progetti di riabilitazione e miglioramento del sistema penitenziario. Questa decisione ribadisce l’importanza di redigere ricorsi solidi, specifici e giuridicamente fondati, per evitare non solo una sconfitta processuale, ma anche un aggravio di spese.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché fondato su motivi non consentiti in sede di legittimità, costituiti da censure apodittiche e mere clausole di stile, senza alcun riferimento specifico alla motivazione della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Cosa significa che i motivi del ricorso non sono consentiti in ‘sede di legittimità’?
Significa che i motivi presentati non riguardavano errori nell’applicazione della legge, l’unica questione che la Corte di Cassazione può esaminare, ma erano critiche generiche che avrebbero richiesto un riesame dei fatti, non permesso in questo grado di giudizio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4748 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4748 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 19/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CERIGNOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/04/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. NUMERO_DOCUMENTO
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME impugna la sentenza in epigrafe indicata che lo ha condannato per detenzione di droga;
ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto costituiti da apodittiche censure, espresse con mere clausole di stile e senza alcun riferimento alla motivazione dell’atto impugnato che, al contrario, ha menzionato gli elementi dell’arresto in flagranza.
ritenuti il ricorso inammissibile conseguono le pronunce di cui all’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19/12/2025