Ricorso Inammissibile in Cassazione: Perché Ripetere gli Stessi Motivi è un Errore Fatale
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, una sede in cui si valuta la corretta applicazione della legge, non il merito dei fatti. Per questo motivo, i motivi del ricorso devono essere specifici, pertinenti e non una semplice ripetizione di quanto già discusso. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile porti non solo al rigetto, ma anche a conseguenze economiche per il proponente. Analizziamo insieme la vicenda per comprendere gli errori da evitare.
Il Caso in Analisi: un Ricorso Meramente Riproduttivo
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Roma. L’imputato, condannato nei gradi precedenti, ha tentato di portare le sue ragioni davanti alla Corte di Cassazione. Tuttavia, l’atto presentato si è rivelato problematico sin da una prima analisi. I motivi di ricorso, infatti, non introducevano nuovi profili di illegittimità della sentenza impugnata, ma si limitavano a riproporre le stesse questioni e doglianze già esaminate e respinte dai giudici di merito.
In particolare, la difesa insisteva su punti quali l’asserita illegittimità di una perquisizione, la riferibilità della sostanza sequestrata all’imputato e la sua destinazione allo spaccio. Tutti argomenti che la Corte d’Appello aveva già affrontato e motivatamente disatteso, con argomentazioni ritenute corrette, puntuali e logicamente coerenti.
La Decisione della Cassazione e il concetto di Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione si fonda su un principio cardine del giudizio di legittimità: non è possibile utilizzare la Cassazione come un terzo grado di merito, dove ridiscutere i fatti. Il ricorso deve evidenziare vizi di legge o vizi logici manifesti nella motivazione della sentenza impugnata, non riproporre le medesime tesi difensive già vagliate.
I Motivi Riproduttivi e la Mancanza di Novità
I giudici hanno specificato che i primi due motivi del ricorso erano ‘meramente riproduttivi’ di censure già adeguatamente analizzate e respinte in appello. La Corte di merito aveva fornito risposte giuridicamente corrette e logicamente impeccabili, rendendo la riproposizione di tali argomenti del tutto sterile. Questo comportamento processuale non è consentito dalla legge, che richiede un confronto critico e specifico con la motivazione della sentenza che si intende impugnare.
L’Irrilevanza della Fonte Confidenziale
Un’ultima doglianza del ricorrente riguardava il riferimento iniziale a una fonte confidenziale che aveva dato origine alla perquisizione. Anche questo motivo è stato giudicato ‘marcatamente inconferente’. La Corte ha sottolineato che, alla luce del quadro probatorio complessivo acquisito durante il processo, l’origine dell’input investigativo era diventata del tutto indifferente ai fini della decisione sulla colpevolezza.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte Suprema si basa sul fatto che i motivi proposti non rientravano tra quelli consentiti dalla legge per un ricorso in Cassazione. I primi due erano una mera fotocopia di questioni già decise, mentre l’ultimo era irrilevante rispetto all’impianto probatorio complessivo che aveva portato alla condanna. La Suprema Corte ha ribadito che il suo ruolo non è quello di riesaminare i fatti, ma di garantire l’uniforme interpretazione e la corretta applicazione della legge. La riproposizione di argomenti già esaminati e motivatamente respinti dai giudici di merito trasforma il ricorso in un tentativo di ottenere un terzo grado di giudizio sul fatto, cosa non permessa.
Le Conclusioni
La conseguenza di un ricorso inammissibile non è solo la conferma della condanna, ma anche l’applicazione dell’articolo 616 del codice di procedura penale. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito: il ricorso in Cassazione deve essere uno strumento tecnico, mirato a censurare specifici vizi della sentenza d’appello, e non un’ulteriore e vana ripetizione delle proprie tesi difensive. Una strategia processuale non ponderata può avere costi significativi, sia in termini di tempo che di denaro.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati non erano consentiti dalla legge in sede di legittimità. In particolare, i primi due motivi erano una mera riproduzione di censure già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, mentre l’ultimo motivo è stato ritenuto inconferente rispetto al quadro probatorio complessivo.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
Ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso fissata in 3.000 euro, in favore della Cassa delle ammende.
Il riferimento iniziale a una fonte confidenziale ha influito sulla decisione?
No, la Corte di Cassazione ha ritenuto questo punto ‘marcatamente inconferente’. Ha spiegato che, rispetto al quadro probatorio complessivo che si era formato durante il processo, l’iniziale riferimento alla fonte confidenziale come origine della perquisizione era diventato del tutto indifferente ai fini della decisione finale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37299 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37299 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 24/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
7
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti da legge in sede di legittimità in quanto i primi due sono meramente riproduttivi di profili di ce già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicament corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguard emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche in relazione ai risvolti probatori assertivamente conseguenziali all’affermata illegittimità della perquisizione, riferibilità al ricorrente della sostanza sequestrata, alla destinazione allo spaccio della s mentre l’ultima doglianza è marcatamente inconferente non tanto e solo per l’assenza di sollecitazioni difensive coerenti alla censura quanto per la indifferenza assunta, rispett complessivo quadro probatorio acqusito, dall’iniziale riferimento alla fonte confidenziale oper a fondamento della perquisizione rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 c proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle atPwnende.
Così deciso in data 24 ottobre 2025.