Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti del Giudizio di Legittimità
Quando si impugna una sentenza, è fondamentale comprendere la differenza tra questioni di fatto e questioni di diritto. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio cardine del nostro ordinamento: il giudizio di legittimità non è un terzo grado di merito. Vediamo come la Corte ha applicato questo principio dichiarando un ricorso inammissibile e quali lezioni possiamo trarne.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Cagliari. L’imputato, condannato nei primi due gradi di giudizio per atti di violenza nei confronti di un pubblico ufficiale, ha deciso di rivolgersi alla Suprema Corte di Cassazione per chiedere l’annullamento della sentenza di condanna. La difesa ha articolato le proprie argomentazioni contestando la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove operata dai giudici di merito.
La Decisione della Corte: Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha respinto il ricorso senza entrare nel merito delle accuse. La decisione si fonda su un vizio procedurale ben preciso: l’inammissibilità. I giudici hanno ritenuto che i motivi presentati dal ricorrente non fossero ammissibili in sede di legittimità.
Analisi dei motivi del ricorso inammissibile
Il cuore della decisione risiede nella natura delle contestazioni sollevate. La Corte ha osservato che i motivi del ricorso erano costituiti da “mere doglianze in punto di fatto” e si limitavano a riproporre censure già “adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito”. In pratica, la difesa non ha sollevato errori nell’applicazione della legge, ma ha cercato di ottenere dalla Cassazione una nuova valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, un compito che non spetta alla Suprema Corte.
Le Conseguenze Economiche della Pronuncia
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o non consentiti dalla legge.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte è netta e didattica. La Cassazione non è un “terzo giudice” che può riesaminare le prove (testimonianze, documenti, ecc.) per decidere se l’imputato sia colpevole o innocente. Il suo ruolo, definito “giudizio di legittimità”, è quello di controllare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente le norme di diritto e che le loro motivazioni siano logiche e non contraddittorie. Nel caso specifico, la sentenza impugnata, secondo la Cassazione, era basata su “argomenti giuridici corretti e privi di vizi logici”. Tentare di rimettere in discussione la responsabilità penale basandosi su una diversa interpretazione degli eventi (come la violenza esercitata contro il pubblico ufficiale) costituisce un tentativo di trasformare la Cassazione in un giudice di merito, snaturando la sua funzione.
Conclusioni
Questa ordinanza è un monito importante per chiunque intenda presentare un ricorso in Cassazione. È essenziale che i motivi di impugnazione si concentrino esclusivamente su vizi di legittimità, ovvero errori nell’interpretazione o applicazione della legge, oppure su vizi logici manifesti nella motivazione della sentenza. La semplice riproposizione di argomenti fattuali già respinti è una strategia destinata al fallimento, che comporta non solo la conferma della condanna ma anche ulteriori conseguenze economiche. La distinzione tra fatto e diritto è il discrimine fondamentale per un ricorso ammissibile.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile senza essere discusso nel merito?
La Corte di Cassazione lo ha ritenuto inammissibile perché i motivi presentati non erano questioni di diritto, ma mere lamentele sui fatti del caso, già correttamente valutati e decisi dal giudice precedente. La Cassazione non può riesaminare i fatti.
Quale errore ha commesso la difesa del ricorrente?
La difesa ha riproposto argomentazioni già respinte dalla Corte d’Appello, tentando di ottenere una nuova valutazione delle prove e della ricostruzione degli eventi, un’attività che non rientra nelle competenze della Corte di Cassazione.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A causa dell’inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e a versare una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 720 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 720 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MILANO il 29/10/1991
avverso la sentenza del 23/02/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Lette le conclusioni del difensore del ricorrente che contesta la declaratoria di inammissibilità e insiste per l’annullamento della sentenza impugnata;
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere . doglianze in punto di fatto e meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomenti giuridici corretti e privi di vizi logici rilevanti in ques sede (si vedano, in particolare, pagg. 9 e 10 della sentenza impugnata sulla ritenuta responsabilità per il capo a)della rubrica; pagg. 10 e 11 della sentenza impugnata sulla violenza esercitata dal ricorrente direttamente e deliberatamente sulla persona del pubblico ufficiale e sulla circostanza che altri colleghi di quest’ultimo si erano prima palesati identificandosi);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19/11/2023