Ricorso Inammissibile in Cassazione: Quando la Rivalutazione dei Fatti è Vietata
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma non rappresenta un terzo processo. La sua funzione non è riesaminare i fatti, ma garantire l’uniforme interpretazione della legge. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di quando un appello viene respinto perché si concentra su aspetti di merito, portando a una dichiarazione di ricorso inammissibile e a conseguenze economiche per il proponente.
Il Contesto: Un Appello contro la Sentenza di Secondo Grado
Il caso in esame ha origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Venezia. Il ricorrente, insoddisfatto della decisione dei giudici di merito, ha deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione, sperando di ottenere una revisione del giudizio. Tuttavia, le motivazioni addotte si sono rivelate incompatibili con la natura stessa del giudizio di legittimità.
La Decisione della Suprema Corte e il concetto di ricorso inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha analizzato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Questa decisione non entra nel vivo della questione (il merito), ma si ferma a un livello procedurale. La Corte ha stabilito che l’appello era ‘versato in fatto’, ovvero cercava di ottenere una nuova e diversa lettura delle prove già valutate nei precedenti gradi di giudizio. Questo tipo di richiesta esula completamente dalle competenze della Cassazione.
I Limiti del Giudizio di Legittimità
È fondamentale comprendere la distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. I primi due gradi (Tribunale e Corte d’Appello) valutano i fatti e le prove per stabilire come si sono svolti gli eventi e chi ha ragione. La Corte di Cassazione, invece, svolge un ‘sindacato di legittimità’: il suo compito è verificare che i giudici precedenti abbiano applicato correttamente le norme di legge e che la loro motivazione sia logica e non contraddittoria. Non può, e non deve, sostituire la propria valutazione dei fatti a quella dei tribunali inferiori.
Le Motivazioni
Le motivazioni alla base della decisione sono state chiare e perentorie. I giudici supremi hanno ritenuto che il ricorso fosse volto a ‘prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie’. In altre parole, il ricorrente non ha evidenziato errori di diritto o vizi logici nella sentenza impugnata, ma ha semplicemente proposto un’interpretazione delle prove a lui più favorevole. Questo tentativo è stato considerato estraneo al sindacato di legittimità e privo della necessaria individuazione di specifici ‘travisamenti di emergenze processuali’, ovvero errori palesi e decisivi commessi dai giudici di merito nel valutare una prova.
Le Conclusioni
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato conseguenze concrete e onerose per il ricorrente. In primo luogo, è stato condannato al pagamento delle spese processuali. In secondo luogo, è stato obbligato a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. La Corte ha specificato che tale sanzione è giustificata dal fatto che non si poteva ritenere che il ricorrente avesse proposto il ricorso ‘senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità’, richiamando un principio consolidato dalla Corte Costituzionale. Questa decisione ribadisce un principio fondamentale: adire la Cassazione richiede la formulazione di censure precise e pertinenti ai suoi poteri di controllo, non un semplice tentativo di ottenere una terza valutazione dei medesimi fatti.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché era basato su una richiesta di rivalutazione dei fatti e delle prove, un’attività che esula dalle competenze della Cassazione, la quale si occupa solo del controllo di legittimità e non di merito.
Cosa si intende per ‘sindacato di legittimità’?
È il controllo esercitato dalla Corte di Cassazione che si limita a verificare la corretta applicazione delle leggi e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata, senza poter riesaminare nel dettaglio i fatti del caso.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (in questo caso, 3.000 euro) da versare alla Cassa delle ammende, in quanto si ritiene che abbia colpevolmente intrapreso un’azione giudiziaria priva dei presupposti richiesti dalla legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27971 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27971 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME
Data Udienza: 14/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NOGARA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché versato in fatto e volto a prefigurare rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legit avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito.
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende. Così deciso il 14 giugno 2024.