Ricorso Inammissibile: Quando l’Appello alla Cassazione è Solo un Tentativo Infruttuoso
Nel sistema giudiziario italiano, il ricorso alla Corte di Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio, ma non è una terza occasione per ridiscutere i fatti. Un’ordinanza recente chiarisce perfettamente i limiti di questo strumento, evidenziando come un ricorso inammissibile sia la conseguenza inevitabile quando ci si limita a riproporre le stesse argomentazioni già respinte nei gradi precedenti, senza sollevare reali vizi di legittimità. Analizziamo il caso per comprendere meglio questo importante principio processuale.
I Fatti del Caso
Un individuo veniva condannato dalla Corte d’Appello di L’Aquila per una serie di reati previsti dalla legge sulle armi (L. 895/67). La Corte territoriale aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado, concedendo le circostanze attenuanti generiche in misura equivalente alla recidiva contestata e determinando la pena finale in un anno e sei mesi di reclusione, oltre a 3.000,00 euro di multa.
Contro questa decisione, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, lamentando presunte carenze motivazionali della sentenza d’appello e chiedendo un nuovo esame nel merito della sua vicenda processuale.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Di conseguenza, la condanna è diventata definitiva e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni del Ricorso Inammissibile
La decisione della Corte si fonda su argomentazioni precise e consolidate nella giurisprudenza di legittimità. I giudici hanno sottolineato come il ricorso non presentasse motivi validi per un esame nel merito, ma si limitasse a una sterile contrapposizione alla valutazione già effettuata dalla Corte d’Appello.
La Ripetizione di Argomenti di Fatto
Il motivo principale di inammissibilità risiedeva nel fatto che l’imputato, con il suo ricorso, non ha evidenziato vizi logici o giuridici nella motivazione della sentenza impugnata. Al contrario, ha semplicemente riproposto le stesse giustificazioni (definite “indimostrate e poco plausibili”) già presentate e respinte dalla Corte d’Appello.
La difesa aveva tentato di sostenere l’assenza di dolo, basandosi sull’ipotesi di una mera dimenticanza da parte dell’imputato. Tuttavia, questa linea difensiva era già stata vagliata e ritenuta infondata nel giudizio precedente. La Cassazione ha ribadito che il suo ruolo non è quello di riesaminare i fatti, ma di controllare la correttezza logico-giuridica della decisione. Proporre una diversa ricostruzione fattuale, senza dimostrare un’illogicità manifesta nella sentenza, si traduce in un motivo inammissibile.
La Genericità della Censura sulle Attenuanti
Anche la critica mossa contro il giudizio di equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche e la recidiva è stata giudicata del tutto generica. Secondo la Corte, l’imputato non ha fornito argomenti specifici per contestare la valutazione del giudice di merito, ma si è limitato a esprimere un mero dissenso rispetto alla decisione presa. Questo tipo di critica, priva di un fondamento giuridico concreto, non può trovare accoglimento in sede di legittimità.
Le Conclusioni
Questa ordinanza riafferma un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il ricorso in Cassazione non è un “terzo grado di merito”. Non è possibile utilizzare questo strumento per chiedere ai giudici di rivalutare le prove o di fornire una diversa interpretazione dei fatti. L’obiettivo del ricorso di legittimità è quello di far emergere errori di diritto o vizi logici palesi nella motivazione della sentenza precedente. Quando un ricorso si limita a riproporre le medesime questioni di fatto già esaminate e respinte, o a esprimere un semplice disaccordo con la decisione, la sua sorte è segnata: verrà dichiarato inammissibile, con l’ulteriore conseguenza della condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando, invece di denunciare vizi di legittimità (errori di diritto o illogicità della motivazione), si limita a riproporre argomenti di fatto già esaminati e respinti nei precedenti gradi di giudizio o si fonda su una generica critica della decisione basata su mero dissenso.
È sufficiente proporre una diversa versione dei fatti per ottenere l’annullamento di una condanna in Cassazione?
No. La Corte di Cassazione non è un giudice del fatto e non può riesaminare le prove. Proporre giustificazioni alternative già ritenute “indimostrate e poco plausibili” dalla Corte d’Appello, come l’ipotesi di una semplice dimenticanza per escludere il dolo, non è un motivo valido per l’accoglimento del ricorso.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
In caso di inammissibilità, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro (nel caso specifico, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende, oltre alla definitività della condanna impugnata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33366 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33366 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 25/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a SANT’OMERO il 23/06/1987
avverso la sentenza del 11/07/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso, proposto avverso la sentenza in data 11/07/2024, con la quale la Corte di appello di L’Aquila ha parzialmente riformato la decisione appellata da NOME COGNOME, ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 2, 4 e 7 I.n. 895/67 e, concesse le circostanze attenuanti generiche in misura equivalente alla contestata recidiva, lo ha condannato alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 3.000,00 di multa;
Ritenuto che con il primo motivo, postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, si chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliato dalla Corte di appello nel rispetto delle regole della logica e delle risultanze processuali (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 – 01);
che a fronte della valutazione del giudice di merito, che ha ragionevolmente apprezzato come indimostrate e poco plausibili le giustificazioni addotte dal COGNOME, la difesa prospetta ancora argomenti di fatto, inammissibili anche perché già addotti alla Corte territoriale e nel giudizio di appello negativamente apprezzati, e inconferenti perché basati sulla mera ipotesi di una dimenticanza dell’imputato tale da escludere il dolo;
che del tutto generica e fondata su argomenti di mero dissenso è la censura in ordine al giudizio di equivalenza delle circostanze attenuanti generiche;
Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25 settembre 2025
Il Consigliere es ensore
GLYPH
Il residente