Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti alla Difesa
Quando un processo giunge al suo ultimo grado di giudizio, la Corte di Cassazione, è fondamentale comprendere i limiti entro cui la difesa può muoversi. Un ricorso inammissibile non è solo una sconfitta processuale, ma può trasformarsi in un onere economico significativo per il ricorrente. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come una strategia difensiva basata sulla richiesta di una nuova valutazione dei fatti sia destinata a fallire, con conseguenze pecuniarie.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine dalla condanna di un professionista, titolare di uno studio che gestiva la contabilità di due contribuenti, per il reato di falsità. La Corte d’Appello aveva confermato la sua responsabilità, basando la decisione su accertamenti di merito.
Di fronte alla condanna, il professionista ha proposto ricorso in Cassazione, articolando la sua difesa su un unico punto: la colpa, a suo dire, sarebbe stata di un suo dipendente, che avrebbe agito a sua insaputa. In sostanza, il ricorrente chiedeva alla Suprema Corte di riconsiderare la dinamica dei fatti già vagliata nei gradi precedenti per accogliere la sua versione.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha stroncato sul nascere le argomentazioni del professionista, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione è netta e non lascia spazio a interpretazioni: il motivo presentato era manifestamente infondato e si traduceva in una richiesta non consentita di rivalutazione del merito della causa.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Inammissibile?
La motivazione della Corte si fonda su un principio cardine del nostro ordinamento processuale. La Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito non è stabilire ‘come sono andati i fatti’, ma verificare se i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e motivato in modo logico e coerente la loro decisione.
Nel caso specifico, la sentenza impugnata era stata considerata ‘adeguatamente motivata’ nell’affermare la responsabilità del professionista. I giudici di merito avevano già analizzato e scartato la tesi del ‘dipendente infedele’, ritenendola una ricostruzione non provata e, peraltro, indebolita dalla mancata presentazione di una denuncia da parte del titolare dello studio contro il presunto collaboratore.
Il ricorrente, secondo la Corte, non si è confrontato con le solide motivazioni della sentenza d’appello, ma ha semplicemente tentato di riproporre una diversa lettura dei fatti. Questo tipo di doglianza è estraneo al giudizio di legittimità e, pertanto, rende il ricorso inammissibile fin dal principio.
Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche
La decisione ha due importanti implicazioni pratiche. La prima è un monito per chiunque intenda adire la Suprema Corte: i ricorsi devono essere basati su vizi di legge o di motivazione, non su un disaccordo riguardo alla ricostruzione fattuale operata dai giudici di merito. Tentare di ottenere una terza valutazione dei fatti è una strada preclusa.
La seconda conseguenza è di natura economica. L’articolo 616 del codice di procedura penale prevede che, in caso di inammissibilità, il ricorrente sia condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche di una somma in favore della Cassa delle ammende. In questo caso, la sanzione è stata quantificata in 3.000,00 euro. Un ricorso inammissibile, quindi, non solo non produce alcun risultato utile, ma aggrava la posizione del condannato con un ulteriore esborso economico.
Perché il ricorso del professionista è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché, invece di contestare vizi di legittimità (errori nell’applicazione della legge), chiedeva alla Corte di Cassazione una nuova valutazione dei fatti, cosa non consentita in tale sede. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato.
Qual era la principale tesi difensiva del ricorrente?
Il ricorrente sosteneva di non essere responsabile delle falsità contabili, attribuendo la colpa a un suo dipendente che avrebbe agito a sua insaputa. Questa tesi era già stata respinta dai giudici di merito perché non provata e perché il ricorrente non aveva mai denunciato il suo collaboratore.
Quali sono state le conseguenze economiche della dichiarazione di inammissibilità?
In conseguenza della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47262 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47262 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MELFI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/12/2022 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso di COGNOME NOME risulta inammissibile per manifesta infondatezza del motivo, articolato in fatto; richiede alla Corte di Cassazione una rivalutazione non consentita.
La sentenza adeguatamente motiva per la responsabilità in relazione alla falsità commessa dallo studio del ricorrente che gestiva la contabilità de due contribuenti; la decisione analizza la prospettazione dell’imputato di un intervento di un dipendente che avrebbe agito all’oscuro del titolare ricorrente e con accertamenti di merito, insindacabili in sede di legittimità, esclude una tale ricostruzione del fatto; peraltro, in assenza di denuncia del ricorrente un simile abuso di un dipendente collaboratore. Il ricorso non si confronta con le motivazioni della sentenza e richiede alla Corte di legittimità un rivalutazione del fatto non consentita.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 8/09/2023