Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16871 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16871 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 06/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a UDINE il 14/04/1972
avverso l’ordinanza del 27/11/2024 del TRIBUNALE di MARSALA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Vista l’ordinanza indicata in epigrafe, che ha rigettato l’istanza di applicazione continuazione in sede esecutiva proposta ex art. 671 cod. proc. pen. da NOME COGNOME per l
carenza di elementi indicativi della sussistenza dell’invocata identità del disegno criminoso diversi reati giudicati con le sentenze elencate in istanza, aventi ad oggetto due rea
evasione (art. 385 cod. pen.), di cui il primo commesso in Marsala il 02.04.2024 e il secon commesso in Marsala in data 10.11.2018;
considerato, in particolare, che il giudice adito, pur dando atto della omogeneità d violazioni, ha ritenuto incompatibile con una deliberazione unitaria la significativa dis
temporale fra di esse;
esaminato il ricorso, con cui si denunciano nullità dell’ordinanza per violazione de artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, censurandosi il provvedimen
impugnato laddove avrebbe indebitamente omesso di tener conto della omogeneità dei reati, del breve lasso temporale intercorrente fra gli stessi e del medesimo contesto nel quale son
stati posti in essere, e cioè in violazione della stessa misura custodiale;
lette le conclusioni scritte depositate in data 28/02/2025, con le quale si in nell’accoglimento del ricorso;
ritenuto che l’impugnazione si basa su motivi di merito e aspecifici, che non confrontano, se non in parte, ma in modo essenzialmente rivalutativo, con l’iter logico ed esaustivo seguito dal giudice dell’esecuzione, che ha logicamente attribuito caratte dirimente, per escludere la continuazione, all’ampio arco temporale intercorso tra le violazio
Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguent condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 6 marzo 2025