Ricorso Inammissibile: La Cassazione Boccia i Motivi Ripetitivi
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale del processo penale: per essere valido, un ricorso non può limitarsi a ripetere le stesse argomentazioni già presentate e respinte nei gradi di giudizio precedenti. La decisione in esame chiarisce i criteri che rendono un ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione. Analizziamo insieme questo caso per capire meglio le regole del giudizio di legittimità.
I Fatti del Processo
Il caso nasce dal ricorso presentato da un imputato contro una sentenza della Corte d’Appello di Milano. L’imputato, tramite il suo difensore, ha sollevato tre distinti motivi di contestazione davanti alla Suprema Corte, sperando di ottenere l’annullamento della condanna subita nel secondo grado di giudizio.
I Motivi del Ricorso e il Rischio di Inammissibilità
Il ricorrente ha basato la sua difesa su tre pilastri principali:
1. Incostituzionalità di una norma processuale: Il primo motivo sollevava una questione di legittimità costituzionale dell’articolo 581, commi 1-ter e 1-quater, del codice di procedura penale.
2. Vizio di motivazione: Il secondo motivo lamentava un difetto nella motivazione della sentenza d’appello riguardo all’elemento psicologico del reato contestato.
3. Violazione di legge: Il terzo motivo contestava l’errata applicazione della recidiva, un’aggravante legata a precedenti condanne.
Nonostante la struttura apparentemente solida, il ricorso nascondeva una debolezza fatale che ha portato alla sua bocciatura.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi uno per uno, giungendo a una declaratoria di inammissibilità totale. Vediamo perché.
Il primo motivo, relativo alla presunta incostituzionalità, è stato liquidato come ‘manifestamente infondato’. La Corte ha infatti richiamato un suo precedente (la sentenza n. 3365/2024), che aveva già risolto la stessa questione, dimostrando la coerenza e la stabilità della giurisprudenza su questo punto.
Il vero cuore della decisione, però, riguarda il secondo e il terzo motivo. La Corte li ha definiti ‘indeducibili’ perché erano semplicemente ‘riproduttivi di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese’. In altre parole, l’imputato si era limitato a ripresentare in Cassazione le stesse lamentele già esposte e respinte dalla Corte d’Appello. Ciò che mancava era l’elemento cruciale: una ‘specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata’. Un ricorso in Cassazione non può essere un semplice ‘copia e incolla’ degli atti precedenti; deve, invece, confrontarsi direttamente con la motivazione del giudice d’appello, evidenziandone gli errori logici o giuridici. Senza questo confronto critico, il ricorso diventa generico e, di conseguenza, inammissibile.
Le Conclusioni
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa ordinanza serve da monito: l’accesso al giudizio di legittimità richiede rigore e specificità. Non basta essere in disaccordo con una sentenza; è necessario dimostrare, con argomenti puntuali e pertinenti, perché quella specifica motivazione è sbagliata. Ripetere argomenti già sconfitti senza un’analisi critica della decisione impugnata equivale a presentare un ricorso vuoto, destinato inevitabilmente a essere respinto.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile per genericità?
Un ricorso è dichiarato inammissibile quando si limita a riproporre le stesse doglianze già valutate e respinte dal giudice del merito, senza contenere una specifica analisi critica delle argomentazioni su cui si fonda la sentenza impugnata.
È sufficiente ripetere gli stessi argomenti dei gradi precedenti in un ricorso per Cassazione?
No, non è sufficiente. La Corte di Cassazione ha stabilito che i motivi meramente riproduttivi di contestazioni già esaminate sono inammissibili se non si confrontano criticamente e specificamente con la motivazione della decisione che si intende impugnare.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
La parte che ha presentato il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22064 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22064 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BORGOMANERO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/09/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, che eccepisce l’illegittimità costituzionale dell’art. 581 commi 1-ter e 1-quater cod. proc. pen., è manifestamente infondato alla luce di quanto già ritenuto da Sez. 6. n. 3365/2024;
considerato che il secondo ed il terzo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione alla sussistenza dell’elemento psicologico del reato contestato e dell’applicazione della ritenuta recidiva, sono indeducibili poiché riproduttivi di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 23/04/2024
Il Consigliere Estensore