Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea i Limiti dell’Impugnazione
Quando si presenta un ricorso alla Corte di Cassazione, è fondamentale comprendere i confini del suo giudizio. Un recente provvedimento ha ribadito un principio cardine: non è possibile utilizzare questo strumento per ottenere una nuova valutazione dei fatti. La Corte ha dichiarato un ricorso inammissibile perché si limitava a riproporre argomenti già vagliati, senza sollevare questioni di legittimità. Analizziamo questa decisione per capire le sue implicazioni pratiche.
Il Fatto alla Base del Ricorso
Un imputato, condannato dalla Corte d’Appello di Napoli, ha presentato ricorso in Cassazione. Il motivo principale della sua doglianza era la mancata applicazione dell’articolo 131-bis del codice penale, che prevede la non punibilità per la particolare tenuità del fatto. Secondo il ricorrente, la corte territoriale aveva errato nel non riconoscere la lieve entità del reato commesso.
La Valutazione del Ricorso Inammissibile da Parte della Cassazione
La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 4369/2024, ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La decisione si fonda su una serie di considerazioni procedurali che delimitano chiaramente il ruolo e le funzioni del giudizio di legittimità. I giudici hanno evidenziato come il ricorso presentato fosse viziato da difetti insanabili che ne hanno impedito l’esame nel merito.
Le Motivazioni
La Corte ha basato la sua decisione su tre pilastri argomentativi principali:
1.  Genericità del Motivo: Il ricorso è stato considerato del tutto generico. Non conteneva una critica specifica e puntuale alla sentenza impugnata, ma si limitava a esprimere un dissenso generico rispetto alla decisione della Corte d’Appello.
2.  Richiesta di Rivalutazione dei Fatti: Il ricorrente, di fatto, chiedeva alla Cassazione di riesaminare le fonti probatorie e di fornire una diversa interpretazione dei fatti. Questo tipo di valutazione, tuttavia, è estraneo al sindacato di legittimità. La Cassazione non è un “terzo grado di giudizio” dove si può ridiscutere il merito della vicenda, ma un organo che verifica la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata.
3.  Carattere Meramente Riproduttivo: L’argomento più forte è stato il carattere meramente riproduttivo del ricorso. Le doglianze presentate erano le stesse già adeguatamente esaminate e respinte, con argomenti giuridici corretti, dalla Corte d’Appello nelle pagine 4 e 5 della sentenza. Proporre nuovamente gli stessi motivi, senza introdurre nuove questioni di diritto, rende il ricorso un’inutile duplicazione del giudizio precedente.
Le Conclusioni
La dichiarazione di ricorso inammissibile ha comportato conseguenze significative per il ricorrente. In linea con la prassi consolidata, è stato condannato al pagamento delle spese processuali. Inoltre, la Corte ha imposto il pagamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, citando una sentenza della Corte Costituzionale (n. 186 del 2000) che giustifica tale sanzione in assenza di ragioni di esonero. Questa ordinanza serve da monito: il ricorso in Cassazione deve essere fondato su vizi di legittimità concreti e specifici e non può trasformarsi in un tentativo di ottenere un terzo esame del merito della causa.
 
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Secondo questa ordinanza, un ricorso è inammissibile quando il motivo proposto è del tutto generico, è finalizzato a ottenere una nuova valutazione delle prove (estranea al giudizio di legittimità) ed è meramente riproduttivo di argomenti già correttamente respinti dalla corte precedente.
Cosa significa che un motivo di ricorso è “meramente riproduttivo”?
Significa che il ricorso si limita a ripetere le stesse lamentele e argomentazioni già presentate e valutate nel precedente grado di giudizio (in questo caso, dalla Corte d’Appello), senza sollevare nuove questioni sulla corretta applicazione della legge.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4369 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 4369  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 10/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TORRE DEL GRECO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza indicata in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
rilevato che il ricorso è inammissibile perché il motivo proposto, con cui il ricorrente ha censurato la mancata applicazione dell’art. 131 bis cod. pen., oltre ad essere del tutto generico, è teso a sollecitare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, ed è meramente riproduttivo di profili di doglianze già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte del merito alle pagine 4 e 5 della sentenza impugnata;
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186 del 2000) – della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10/11/2023