Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti dei Motivi d’Appello
Quando si presenta un ricorso alla Corte di Cassazione, è fondamentale comprendere i limiti e i requisiti di tale strumento. Una recente ordinanza ha ribadito un principio cruciale: la mera riproposizione delle stesse argomentazioni già valutate in appello rende il ricorso inammissibile. Questo caso offre uno spunto prezioso per capire la funzione del giudizio di legittimità e gli errori da evitare per non vedersi chiudere le porte della Suprema Corte.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Palermo. L’imputato, ritenuto responsabile nei precedenti gradi di giudizio, ha deciso di portare il caso davanti alla Corte di Cassazione, contestando la correttezza della motivazione posta a base della sua condanna. In particolare, il ricorrente ha denunciato una presunta carenza, contraddittorietà e illogicità della sentenza d’appello, basando le sue critiche su una diversa interpretazione delle fonti di prova.
La Decisione della Corte sul ricorso inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su una valutazione netta: i motivi proposti dal ricorrente non erano nuovi né specifici, ma si limitavano a ripetere deduzioni già formulate nel grado precedente. Inoltre, le critiche si risolvevano in un tentativo non consentito di ottenere dalla Corte di Cassazione una nuova valutazione del merito della vicenda, attività preclusa al giudice di legittimità.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della pronuncia risiede nella chiara distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. La Corte ha spiegato che la sua funzione non è quella di riesaminare le prove o di “sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta nei precedenti gradi”. Il suo compito è verificare che la sentenza impugnata sia giuridicamente corretta e che la sua motivazione sia logica, coerente e non viziata da palesi errori.
Nel caso specifico, la sentenza della Corte d’Appello è stata ritenuta “adeguatamente motivata” in ogni sua parte rilevante. Le censure del ricorrente, che denunciavano l’illogicità della motivazione sulla base di un “diverso giudizio di attendibilità delle fonti di prova”, sono state respinte. La Cassazione, citando anche un consolidato orientamento delle Sezioni Unite (sent. Jakani del 2000), ha ricordato che non è possibile saggiare la tenuta logica di una sentenza confrontandola con “altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno”. Finché la motivazione del giudice di merito è coerente e plausibile, non può essere messa in discussione in sede di legittimità solo perché il ricorrente ne preferirebbe una diversa.
Anche le critiche relative alla mancata concessione delle circostanze attenuanti e alla valutazione della recidiva sono state liquidate come “meri esercizi di stile, privi di pregnanza giustificativa”, in quanto la Corte d’Appello le aveva già sufficientemente motivate.
Conclusioni
La pronuncia è un monito importante: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. Per avere successo, un ricorso deve evidenziare vizi specifici della sentenza impugnata, come errori nell’applicazione della legge o palesi e macroscopiche illogicità nella motivazione. La semplice riproposizione delle stesse tesi difensive, già respinte in appello, porta inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i suoi motivi sono meramente ripetitivi di deduzioni già formulate nel grado precedente, oppure quando si limitano a criticare la valutazione delle prove fatta dal giudice di merito senza evidenziare specifici vizi di legittimità (come errori di diritto o palesi illogicità della motivazione).
La Corte di Cassazione può riesaminare le prove e i fatti di un processo?
No, la Corte di Cassazione non può sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei giudizi di merito (primo grado e appello). Il suo compito è limitato al controllo della corretta applicazione della legge e della coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, a titolo sanzionatorio, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2184 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2184 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a LICATA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
Ritenuto che i motivi del ricorso sono meramente ripetitivi di deduzioni già formulate nel grado precedente ovvero si risolvono in critiche non consentite all’apparato motivazionale della sentenza che, nel suo complesso ed in ogni parte rilevante si presenta come adeguatamente motivata;
considerato in particolare che la motivazione in maniera del tutto logica evidenzia i profil di responsabilità dell’imputato (pg.3 e seguenti) mentre i motivi di ricorso c contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità denunciando carenza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione sulla base di un diverso giudizio di attendibilità delle fonti di prova, non sono consentiti d legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli d ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); quanto ai profili inerenti la negazione delle circostanze attenuanti o la recidiv essi appaiono sufficientemente motivati dalla Corte, sì da ridurre le critiche formulate ne ricorso a meri esercizi di stile, privi di pregnanza giustificativa;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.
Roma 12/12/23