Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Motivi Meramente Ripetitivi
Quando si presenta un appello alla Corte di Cassazione, è fondamentale comprendere i limiti del suo giudizio. La recente ordinanza n. 33910/2025 chiarisce un punto cruciale: la mera riproposizione di argomenti già esaminati e respinti rende il ricorso inammissibile. Questo principio è essenziale per chiunque operi nel diritto, poiché evidenzia l’inutilità di insistere su censure di merito in una sede dedicata esclusivamente alla legittimità.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Salerno. L’appellante contestava la decisione dei giudici di merito, i quali avevano negato la concessione di una pena sostitutiva. La difesa sosteneva che la decisione fosse ingiusta e basata su un percorso argomentativo errato.
La Decisione sul Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte di Cassazione, dopo aver esaminato gli atti, ha emesso una declaratoria di inammissibilità. La decisione si fonda su una ragione precisa: i motivi addotti nel ricorso non erano ammissibili in sede di legittimità. Essi, infatti, non introducevano nuove questioni di diritto, ma si limitavano a riproporre le stesse censure già adeguatamente vagliate e motivatamente respinte dai giudici dei precedenti gradi di giudizio. La Corte ha ribadito che il suo ruolo non è quello di un terzo grado di merito, ma di un organo che vigila sulla corretta applicazione delle norme.
Le Motivazioni
Le motivazioni alla base della decisione sono lineari e rigorose. La Corte ha specificato che il percorso giustificativo seguito dai giudici di merito per negare la pena sostitutiva era stato ‘sufficiente e non illogico’. Era stato condotto un ‘adeguato esame delle deduzioni difensive’, rendendo il giudizio di merito incensurabile in sede di legittimità. In altre parole, la Cassazione non può sostituire la propria valutazione dei fatti a quella, logicamente argomentata, dei tribunali precedenti.
Presentare un ricorso basato sulla speranza di un nuovo esame del merito è un errore strategico che porta inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità. Come conseguenza diretta, ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni
Questa ordinanza riafferma un principio cardine del nostro sistema processuale: il ricorso in Cassazione deve basarsi su vizi di legittimità (violazione di legge o vizi di motivazione) e non sulla semplice riproposizione di questioni di fatto. Per gli operatori del diritto, ciò significa che la redazione di un ricorso deve essere mirata a evidenziare specifiche violazioni normative o palesi illogicità nella motivazione della sentenza impugnata. Insistere su argomenti già disattesi senza prospettare nuovi e validi profili di diritto equivale a un esito processuale già scritto: l’inammissibilità, con le relative conseguenze economiche per il cliente.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
In base alla decisione e all’art. 616 del codice di procedura penale, chi ha proposto il ricorso viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Per quale motivo il ricorso è stato considerato inammissibile in questo caso?
Il ricorso è stato giudicato inammissibile perché i motivi presentati erano una semplice ripetizione di censure già esaminate e respinte dai giudici di merito, e non sollevavano questioni di legittimità consentite davanti alla Corte di Cassazione.
La Corte di Cassazione può riesaminare i fatti di una causa?
No, la sentenza chiarisce che la Corte di Cassazione opera come giudice di legittimità. Il suo compito non è rivalutare i fatti (giudizio di merito), ma solo verificare che la legge sia stata applicata correttamente dai giudici dei gradi inferiori.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33910 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33910 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 07/07/2025
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NOME COGNOME 05BIWTZ) nato a AGROPOLI il DATA_NASCITA
avverso NOME del 28/01/2025 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita ia reliTzicne s.lta dal Consigliere NOME COGNOME NOME; ,- /
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dal legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito nel negare le generiche e non disporre la pena sostitutiva sollecitata dalla difesa all’esito di un percorso giustificativo sufficiente illogico, frutto di un adeguato esame delle deduzioni difensive su tali punti così da rendere relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 co proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 7 luglio 2025.