Ricorso Inammissibile: La Cassazione Spiega i Limiti dell’Appello
Quando si impugna una sentenza, è fondamentale comprendere i limiti di ciascun grado di giudizio. Un ricorso inammissibile è spesso l’esito di un appello che non rispetta tali confini, come evidenziato da una recente ordinanza della Corte di Cassazione. Il provvedimento in esame chiarisce che la Suprema Corte non è un ‘terzo grado’ di giudizio dove poter ridiscutere i fatti, ma un organo che valuta la corretta applicazione della legge. Analizziamo insieme questa decisione per capire perché un ricorso basato sulla semplice ripetizione di argomenti già vagliati sia destinato al fallimento.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello per il reato di lesioni. La decisione dei giudici di merito si fondava su un solido quadro probatorio, composto principalmente dalla deposizione della persona offesa e di un testimone, ulteriormente rafforzato da riscontri oggettivi inequivocabili, tra cui le immagini di un sistema di videosorveglianza. L’imputato, non accettando la condanna, decideva di presentare ricorso per Cassazione, sperando di ottenere un ribaltamento della sentenza.
I Motivi del Ricorso e la Dichiarazione di ricorso inammissibile
L’imputato basava il suo ricorso su due motivi principali. Con il primo, lamentava una presunta violazione di legge e un vizio di motivazione riguardo alla sua colpevolezza. Sostanzialmente, chiedeva alla Cassazione di riconsiderare le prove e di offrire una ‘rilettura alternativa’ del materiale istruttorio. Con il secondo motivo, sollevava questioni relative alla procedibilità del delitto di lesioni, proponendo anche in questo caso una ricostruzione dei fatti diversa da quella accertata nei gradi precedenti.
La Corte di Cassazione, tuttavia, ha rigettato entrambi i motivi, dichiarando il ricorso inammissibile. La ragione è netta: entrambe le doglianze sono state giudicate meramente ‘reiterative’ e non consentite. Il ricorrente non ha evidenziato errori nell’applicazione delle norme di diritto, ma si è limitato a riproporre le stesse argomentazioni già respinte in appello, sollecitando un riesame del merito che esula completamente dalle competenze della Suprema Corte.
Le Motivazioni della Corte
La Corte ha ribadito un principio cardine del nostro ordinamento processuale: il giudizio di legittimità non serve a riesaminare i fatti. I giudici della Cassazione non possono sostituire la propria valutazione delle prove (come la credibilità di un testimone o il contenuto di un video) a quella, congrua e logica, già espressa dai giudici di merito. Il ricorso era, in sostanza, una richiesta di un terzo grado di giudizio nel merito, tentativo che la legge non permette. Poiché la motivazione della Corte d’Appello era stata giudicata logica, coerente e basata su prove concrete, non vi era spazio per un annullamento. La natura puramente ripetitiva dei motivi, senza l’indicazione di vizi di legittimità, ha quindi condotto inevitabilmente alla dichiarazione di inammissibilità.
Le Conclusioni
La decisione finale è stata quella di dichiarare il ricorso inammissibile. Tale esito comporta per il ricorrente non solo la conferma definitiva della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza serve da monito: un ricorso per Cassazione deve concentrarsi su specifiche violazioni di legge o vizi logici manifesti nella motivazione della sentenza impugnata. Tentare di ottenere una nuova valutazione delle prove è una strategia destinata all’insuccesso e comporta ulteriori conseguenze economiche.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano meramente ripetitivi di argomentazioni già valutate nei precedenti gradi di giudizio e miravano a ottenere una nuova e diversa valutazione delle prove, attività non consentita alla Corte di Cassazione.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘reiterativo’?
Significa che il motivo ripropone le stesse questioni già esaminate e decise dai giudici di primo e secondo grado, senza introdurre nuovi ed effettivi vizi di legittimità (cioè errori nell’applicazione della legge) o palesi illogicità nella motivazione della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, in questo caso fissata in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 173 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 173 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a NAPOLI il 21/01/1997
avverso la sentenza del 20/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta la viola2:ione di legge e il vi motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità, risulta meramente reiterativo e n consentito, laddove sollecita una rilettura alternativa del materiale istruttorio, a fron congruo apparato giustificativo che richiama la lineare deposizione della persona offesa e del moglie, suffragata da molteplici riscontri oggettivi (in particolare, le immagini del sis videosorveglianza);
Considerato che il secondo motivo di ricorso, in tema di procedibilità del delitto di lesio del pari reiterativo e non consentito, postulando una diversa ricostruzione dei fatti, impos nel giudizio di legittimità;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21 novembre 2023
Il Con gligre estensore
Il Presidente