Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Motivi Meramente Ripetitivi
L’ordinanza in esame offre un importante chiarimento sui requisiti di ammissibilità del ricorso per Cassazione. La Suprema Corte ha stabilito che un ricorso inammissibile è quello che si limita a riproporre le stesse argomentazioni già valutate e respinte dai giudici di merito, senza una critica specifica e puntuale delle motivazioni della sentenza impugnata. Questa decisione ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il giudizio di legittimità non è un terzo grado di merito.
Il Fatto e la Decisione della Corte d’Appello
Due individui venivano condannati in secondo grado dalla Corte d’Appello di Roma. Avverso tale sentenza, entrambi proponevano ricorso per Cassazione. Il primo ricorrente contestava sia la violazione di legge sia il vizio motivazionale riguardo alla valutazione delle prove, alla sua responsabilità penale e alla sussistenza di aggravanti come l’uso di un’arma e il travisamento. Il secondo ricorrente, invece, presentava un unico motivo di doglianza.
L’Analisi della Cassazione e il ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha analizzato separatamente i due ricorsi, giungendo per entrambi alla medesima conclusione: l’inammissibilità. La Corte ha spiegato in modo dettagliato perché le argomentazioni proposte non potevano superare il vaglio di ammissibilità, fornendo indicazioni preziose per la corretta redazione di un’impugnazione.
Le motivazioni per il primo ricorrente
Per quanto riguarda il primo imputato, i giudici hanno qualificato i suoi motivi come “indeducibili”. La ragione è chiara: essi erano interamente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente esaminati e respinti nei precedenti gradi di giudizio. L’appello mancava di una “specifica critica analisi delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata”. La Corte ha evidenziato come la sentenza d’appello avesse solidamente fondato la condanna su “plurimi elementi convergenti, precisi e concordati”, affrontando correttamente anche la questione delle aggravanti contestate.
Le motivazioni per il secondo ricorrente
Anche il ricorso del secondo imputato è stato giudicato inammissibile. Secondo la Corte, il suo unico motivo non si confrontava “realmente con il testo della sentenza”. Sebbene la Corte d’Appello non avesse analizzato in dettaglio una perizia, ne aveva comunque recepito l’esito nel bilanciamento delle circostanze. Il ricorrente, pertanto, avrebbe dovuto criticare specificamente questo passaggio logico della motivazione, cosa che non ha fatto, rendendo il suo ricorso generico e inefficace.
Le Conclusioni: L’Importanza della Specificità nell’Impugnazione
La decisione della Suprema Corte si conclude con la dichiarazione di inammissibilità di entrambi i ricorsi e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Questa ordinanza è un monito fondamentale: il ricorso per Cassazione non può essere una mera ripetizione delle difese svolte in appello. È necessario che l’impugnazione individui con precisione i vizi logici o giuridici della sentenza impugnata, sviluppando una critica puntuale e argomentata. In assenza di tale specificità, il ricorso è destinato a essere dichiarato inammissibile, con le relative conseguenze economiche per l’imputato.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo questa ordinanza, un ricorso è dichiarato inammissibile quando i motivi sono meramente riproduttivi di censure già esaminate e respinte nei gradi di merito, senza contenere una specifica e critica analisi delle argomentazioni su cui si fonda la sentenza impugnata.
È sufficiente riproporre le stesse argomentazioni difensive dei precedenti gradi di giudizio?
No, non è sufficiente. La Corte di Cassazione chiarisce che il ricorso non può limitarsi a ripetere le stesse difese, ma deve attaccare specificamente la struttura logico-giuridica della decisione contestata. La mancanza di una critica puntuale rende il ricorso generico e quindi inammissibile.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo per i ricorrenti di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6416 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6416 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 21/01/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a ROMA il 28/08/1995 COGNOME NOME nato a ROMA il 03/09/1977
avverso la sentenza del 31/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di NOME COGNOME e di NOME COGNOME;
ritenuto che i motivi del ricorso del COGNOME che contestano la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione alla valutazione degli elementi probatori su cui si fonda il giudizio di penale responsabilità del ricorrente ed alla sussistenza delle circostanze aggravanti del travisamento e dell’uso dell’arma, sono indeducibili poiché tutti riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scanditi da specifica critica analisi delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 9 e 10 della sentenza impugnata sul compendio probatorio gravante sul Selci, costituito da plurimi elementi convergenti, precisi e concordati e pag. 10 sulla corretta integrazione delle circostanze aggravanti contestate, in considerazione degli accorgimenti usati dal prevenuto per evitare il riconoscimento del volto e dell’uso di un coltello ai fini della consumazione del delitto);
considerato che il motivo unico del ricorso di COGNOME non si confronta realmente con il testo della sentenza ove, a pg. 12, pur senza menzionare ed analizzare il contenuto della perizia, se ne recepisce l’esito nella prospettiva del bilanciamento delle circostanze;
rilevato, pertanto, che i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così de iso in Roma, il 21/01/2025 Il Cons glier Estensore