Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sconfirma l’Appello Ripetitivo
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, un’opportunità per contestare violazioni di legge avvenute nei processi precedenti. Tuttavia, non è sufficiente dissentire dalla decisione: i motivi devono essere specifici, pertinenti e non una semplice ripetizione di quanto già discusso. Un’ordinanza recente della Suprema Corte chiarisce proprio questo punto, dichiarando un ricorso inammissibile perché i motivi erano una mera riproduzione di censure già respinte in appello.
Il Contesto del Ricorso
Il caso nasce dal ricorso di un imputato contro una sentenza della Corte d’Appello di Torino. L’appellante basava la sua difesa su due punti principali:
1. La contestazione del dolo, ovvero dell’intenzionalità del reato commesso.
2. La richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione, che non era stata accolta dal giudice precedente.
Sostanzialmente, la difesa chiedeva alla Cassazione di rivalutare elementi che erano già stati al centro del dibattimento nel secondo grado di giudizio.
L’Analisi della Cassazione: Quando un Ricorso è Inammissibile
La Corte di Cassazione, dopo aver esaminato gli atti, ha rapidamente concluso per l’inammissibilità del ricorso. Gli Ermellini hanno osservato che entrambi i motivi presentati non erano altro che “meramente riproduttivi di profili di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito”.
Questo significa che l’appellante non ha introdotto nuovi argomenti legali o criticato specificamente le motivazioni della sentenza d’appello, ma si è limitato a riproporre le stesse identiche lamentele. La Cassazione non è un terzo grado di merito dove si possono riesaminare i fatti, ma un giudice di legittimità che valuta la corretta applicazione della legge. Pertanto, un ricorso che non individua un errore di diritto, ma si limita a ripetere argomentazioni di fatto già respinte, non può essere accolto.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte è netta e si fonda su un principio cardine della procedura penale: la specificità dei motivi di ricorso. Non è compito della Cassazione ripetere il lavoro già svolto dalla Corte d’Appello, soprattutto quando quest’ultima ha fornito una motivazione logica e giuridicamente corretta per respingere le argomentazioni della difesa. L’ordinanza sottolinea come i giudici d’appello avessero già affrontato e risolto le questioni del dolo e delle attenuanti in modo esauriente. La riproposizione sterile di tali questioni rende il ricorso inammissibile per mancanza di specificità e criticità verso la decisione impugnata.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche di un Ricorso Inammissibile
La dichiarazione di inammissibilità non è priva di conseguenze. La Corte, oltre a respingere il ricorso, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, ha imposto il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria serve a scoraggiare la presentazione di appelli palesemente infondati o dilatori, che sovraccaricano inutilmente il sistema giudiziario. La decisione ribadisce quindi un messaggio importante: l’accesso alla giustizia di legittimità richiede serietà e rigore argomentativo; non può essere trasformato in un tentativo di ottenere una terza valutazione dei medesimi fatti.
Quando un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Quando i motivi proposti sono una mera ripetizione di censure già esaminate e respinte in modo corretto dal giudice di merito, senza introdurre nuovi e specifici argomenti giuridici.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver presentato un ricorso infondato.
Cosa significa che i motivi di ricorso sono “meramente riproduttivi”?
Significa che l’appellante si limita a ripresentare le stesse identiche argomentazioni già valutate e rigettate nella sentenza impugnata, senza contestare in modo specifico e critico le ragioni di quella decisione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3905 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3905 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 20/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NOVARA il 17/12/1956
avverso la sentenza del 23/02/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso;
Entrambi i motivi – aventi ad oggetto rispettivamente il dolo del reato e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione
sono meramente riproduttivi di profili di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda pagg. 3-4).
Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/09/2024