Ricorso Inammissibile: la Cassazione ribadisce i limiti del giudizio di legittimità
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma non è una terza occasione per discutere i fatti. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ha confermato un principio fondamentale: un ricorso inammissibile è tale quando si limita a riproporre le stesse argomentazioni già esaminate e respinte nei gradi precedenti. Questo caso offre uno spunto prezioso per comprendere la differenza tra un giudizio di merito e uno di legittimità.
L’Analisi del Caso Concreto
La vicenda processuale giunge in Cassazione dopo una sentenza della Corte d’Appello di Milano. L’imputato, tramite il suo difensore, ha presentato ricorso, insistendo anche con una memoria difensiva per l’accoglimento dei motivi. Tuttavia, la Suprema Corte ha rapidamente individuato un vizio insanabile nell’impostazione del ricorso stesso: le argomentazioni non erano nuove né miravano a evidenziare un errore di diritto, ma si limitavano a riproporre doglianze già vagliate dal giudice di merito.
La Decisione della Cassazione: un ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza numero 22766 del 2024, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio consolidato: il giudizio di legittimità non serve a riesaminare le prove o a fornire una diversa valutazione dei fatti, compiti che spettano esclusivamente ai giudici di primo e secondo grado.
I Motivi Meramente Riproduttivi
Il cuore della decisione risiede nella natura dei motivi presentati. La Corte li ha definiti ‘meramente riproduttivi’, ossia una semplice ripetizione di profili di censura già adeguatamente esaminati e respinti dalla Corte d’Appello. Quest’ultima, secondo la Cassazione, aveva già fornito risposte corrette dal punto di vista giuridico. Riproporre le stesse questioni senza individuare un vizio nell’applicazione della legge trasforma il ricorso in un tentativo di ottenere un terzo grado di merito, non consentito dalla legge.
L’Irrilevanza dei Vizi Motivazionali
Un altro punto chiave toccato dalla Corte riguarda i presunti vizi di motivazione della sentenza impugnata. Gli Ermellini hanno chiarito che, quando la norma penale (la ‘fattispecie penale’) è stata applicata correttamente ai fatti così come accertati, eventuali piccole imperfezioni nella motivazione diventano irrilevanti. In altre parole, se la decisione è giuridicamente corretta nella sua sostanza, non può essere annullata per difetti argomentativi secondari.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte si basano sulla distinzione netta tra il ‘fatto’ e il ‘diritto’. I giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello) accertano i fatti. La Corte di Cassazione, invece, interviene solo se rileva un errore nell’interpretazione o nell’applicazione delle norme giuridiche. Presentare un ricorso che contesta nuovamente come sono andati i fatti o come sono state valutate le prove significa chiedere alla Cassazione di svolgere un compito che non le compete. La Corte cita a supporto la propria giurisprudenza, richiamando precedenti decisioni (Sez. U, n. 40981/2018 e Sez. 6, n. 6069/2015) che consolidano questo orientamento. Pertanto, un ricorso che non si concentra su specifici errori di diritto è destinato a essere dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni
Questa ordinanza rappresenta un monito importante: il ricorso per cassazione deve essere un atto tecnico e mirato, focalizzato su precise violazioni di legge. Tentare di riaprire la discussione sui fatti è una strategia inefficace che porta a una dichiarazione di inammissibilità. Le conseguenze non sono solo la conferma della condanna, ma anche l’addebito delle spese processuali e il pagamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata quantificata in tremila euro. La decisione sottolinea l’importanza di affidarsi a una difesa tecnica che sappia distinguere i diversi gradi di giudizio e le rispettive funzioni.
Perché un ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano una semplice ripetizione di argomentazioni già correttamente esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, senza sollevare nuove questioni sulla corretta applicazione della legge.
Cosa significa che il ricorso presentava ‘doglianze meramente riproduttive’?
Significa che i motivi del ricorso non introducevano nuove questioni di legittimità (cioè errori nell’applicazione della legge), ma si limitavano a riproporre le stesse lamentele sui fatti e sulle valutazioni già compiute dal giudice di merito.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
Il ricorrente, a seguito della dichiarazione di inammissibilità del suo ricorso, è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22766 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22766 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ANDRANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 193 – R.G. n. 2046/24
OSSERVA
Letta anche la memoria del difensore del ricorrente con cui si insiste per l’accoglimento dei motivi di ricorso;
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr., quanto al contesto unitario della condotta in cui più ufficial stavano congiuntamente compiendo atti del loro ufficio e all’oggetto della violenza, pagg. 7-8 della sentenza impugnata, che richiamano correttamente Sez. U, n. 40981 del 22/02/2018, COGNOME, Rv. 273771 e Sez. 6, n. 6069 del 13/01/2015, Rv. 262342), mentre risultano irrilevanti i pretesi vizi motivazionali alla luce della suddetta corretta applicazione della fattispecie penale;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17/05/2024.