Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21031 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21031 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 31/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NEZIRI COGNOMECUI 04YRJSV) nato il 16/05/1997
avverso la sentenza del 01/03/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Perugia del 1° marzo 2024, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Perugia il 12 luglio 2022, con la quale Nezi
COGNOME concesse le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, era sta condannato alla pena di mesi 8 di reclusione ed euro 1.600 di multa, in quanto ritenuto colpevole
del reato ex art. 81 cod. pen. e 73, comma 5, dei d.P.R. n. 309 del 1990; fatti commessi
Perugia e Bastia Umbra nei mesi di ottobre e novembre del 2018.
Osservato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si censura la conferma del giudizio colpevolezza dell’imputato, sotto il duplice profilo del vizio di motivazione e della violazi
legge, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione alternati delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, a fronte dell’adeguata ricostru
operata dai giudici di merito, i quali hanno richiamato gli accertamenti di P.G., da cui è eme la cessione di stupefacente in favore di NOME COGNOME il quale ha poi riferito di esse
assuntore abituale di cocaina e di essersi già in passato rifornito dall’imputato COGNOME essendo risultate le dichiarazioni di COGNOME lineari, precise, scevre da intenti calunniator
ogni caso riscontrate dalle immagini del filmato delle telecamere di videosorveglianza.
Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia non sono consentiti sede di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che al declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 31 gennaio 2025.