Ricorso Inammissibile in Cassazione: Quando i Motivi di Fatto non Bastano
Nel complesso iter della giustizia penale, il ricorso in Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio. Tuttavia, non tutti i ricorsi vengono esaminati nel merito. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di ricorso inammissibile, spiegando perché le lamentele sulla ricostruzione dei fatti non possono trovare accoglimento in questa sede. Analizziamo la decisione per comprendere i limiti del giudizio di legittimità e le conseguenze per chi presenta un ricorso con motivi non consentiti.
Il Caso in Analisi: Un Appello Respinto dalla Cassazione
Un imputato, dopo essere stato condannato nei due gradi di merito, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello. I motivi del suo ricorso si concentravano su una diversa interpretazione della vicenda processuale, cercando di contestare la ricostruzione dei fatti operata dai giudici delle fasi precedenti. Inoltre, venivano sollevate questioni relative all’incidenza della recidiva sulla pena e alla maturazione della prescrizione dopo la sentenza di secondo grado.
I Motivi che Portano a un Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La decisione si fonda su principi consolidati della procedura penale che distinguono nettamente il giudizio di merito (primo e secondo grado) da quello di legittimità (Cassazione).
Le Doglianze di Fatto non sono Ammesse
Il cuore della decisione risiede nella natura dei motivi presentati. Il ricorrente ha tentato di rimettere in discussione la valutazione dei fatti e delle prove, proponendo una propria versione degli eventi. La Cassazione ha ribadito che il suo ruolo non è quello di un “terzo giudice” che può riesaminare il merito della causa. Al contrario, la sua funzione è quella di verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Proporre “mere doglianze in punto di fatto” a fronte di una ricostruzione coerente e conforme da parte dei giudici precedenti costituisce un motivo non consentito dalla legge e conduce inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità.
L’Irrilevanza della Recidiva e della Prescrizione
La Corte ha anche chiarito perché gli altri motivi fossero inconferenti. L’argomento relativo all’impatto della recidiva sulla pena è stato giudicato irrilevante, poiché la recidiva stessa era stata esclusa nel corso del processo. Allo stesso modo, l’eccezione di prescrizione, maturata dopo la sentenza d’appello, non ha potuto essere presa in considerazione. Un principio fondamentale stabilisce che la declaratoria di inammissibilità del ricorso preclude l’esame di eventuali cause di estinzione del reato, come la prescrizione. In altre parole, se i motivi principali del ricorso sono invalidi, il giudice non può procedere a valutare altre questioni.
Le Motivazioni della Suprema Corte
Nelle motivazioni, i giudici hanno evidenziato che il giudizio di responsabilità era stato costruito in modo conforme e coerente nei due precedenti gradi di giudizio, delineando senza incertezze la condotta oppositiva del ricorrente. Di fronte a tale quadro, le critiche dell’imputato si sono risolte in una semplice contrapposizione fattuale, inadeguata per il giudizio di legittimità. La Corte ha quindi applicato l’articolo 616 del Codice di Procedura Penale, che disciplina le conseguenze di un ricorso rigettato o dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche della Decisione
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso non è priva di conseguenze. L’ordinanza ha condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione sottolinea un importante monito: il ricorso in Cassazione deve essere fondato su vizi di legittimità concreti e specifici (violazione di legge o vizi di motivazione), e non può essere utilizzato come un pretesto per tentare una terza valutazione del merito della causa. La presentazione di un ricorso con motivi palesemente inammissibili comporta non solo il rigetto, ma anche sanzioni economiche a carico del proponente.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati si limitavano a criticare la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, configurandosi come “mere doglianze in punto di fatto”, non consentite nel giudizio di legittimità della Corte di Cassazione.
Cosa succede se la prescrizione matura dopo la sentenza di appello ma il ricorso è inammissibile?
Secondo l’ordinanza, la questione della prescrizione diventa irrilevante. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso per altri motivi impedisce alla Corte di esaminare e dichiarare eventuali cause di estinzione del reato, come la prescrizione.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente in caso di inammissibilità?
In base all’art. 616 del Codice di Procedura Penale, la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27234 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27234 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 07/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SIRACUSA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigr esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti d legge in sede di legittimità in quanto il giudizio di responsabilità si risolve nella prospettazione di mere doglianze in punto di a fronte di una ricostruzione della vicenda, operata conformemente dai giudici dei due gradi merito, che mette in luce, senza incertezze, la condotta oppositiva del ricorrente;
l’accenno alla incidenza della recidiva sul portato finale della pena irrogata è marcatamen inconferente, atteso che la stessa è stata esclusa;
l’eccepita prescrizione, maturata dopo la sentenza di appello, non rileva a fronte de inammissibilità degli altri motivi di censura;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 7 giugno 2024.