Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21027 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21027 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 31/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il 29/07/1995
avverso la sentenza del 12/04/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Ancona del 12 aprile 2024, che, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Ancona il 22 luglio 2022, ha d
atto della qualificazione del fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del confermando la pena di mesi 8 di reclusione ed euro 1.200 di multa irrogata dal primo giudice a
NOME COGNOME in ordine alla condotta illecita accertata in Senigallia il 17 marzo 2022.
Osservato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si censura la conferma del giudizio colpevolezza dell’imputato, sotto il duplice profilo del vizio di motivazione e della violazi
legge, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione alternati delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, a fronte dell’adeguata ricostr
operata dai giudici di merito, i quali hanno richiamato i plurimi indici rivelatori della desti allo spaccio della sostanza stupefacente, ossia le modalità di confezionamento della sostanza,
custodita in un involucro termosaldato di forma ovulare, il tentativo dell’imputato di disfarsi stupefacente in suo possesso al cospetto degli operanti, il rinvenimento della somma di 385 euro,
non adeguatamente giustificata, e lo stesso quantitativo della droga sequestrata (8 grammi di eroina), in sé modesto, ma comunque sproporzionato rispetto alle esigenze di un consumatore meramente saltuario, quale il ricorrente ha dichiarato (ma non dimostrato) di essere.
Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razional cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia non sono consentiti sede di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che al declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 31 gennaio 2025.