Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30747 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30747 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 11/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CARINI il 08/06/1985
avverso la sentenza del 24/09/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Palermo del 24 settembre
2024, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Palermo il 19 ottobre 2022, con la quale NOME COGNOME era stato condannato alla pena di anno 1, mesi 4 di reclusione ed
euro 3.444 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 73, commi 1 e 4, del d.P
n. 309 del 1990, commesso in Palermo il 24 luglio 2021.
Rilevato che i due motivi di ricorso, con i quali si contesta, in termini sovrapponibili, il m riconoscimento della fattispecie di lieve entità di cui al quinto comma dell’art. 73, d
309/1990, sono manifestamente infondati, in quanto riproduttivi di profili di censura adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici nella sentenza impugnat
(pagine 5-6); la Corte di appello, infatti, in coerenza con le coordinate interpretat riferimento (cfr. Sezioni Unite sentenza n. 51063 del 27/09/2018, Rv. 274076, ricorrent
COGNOME), ha rimarcato sia il numero elevato delle dosi ricavabili (889,16) dalla sostan stupefacente ritrovatek
< idoneo a soddisfare un numero consistente di richieste di cessioni, sia la
"professionalità" dell'imputato rivelata non solo dal fatto che questi deteneva la sostanza n nella sua abitazione, ma in un adiacente magazzino del cognato, le cui chiavi, nella su
disponibilità, erano occultate nella cassetta della posta, ma anche dal ritrovamen nell'appartamento occupato dall'imputato di rotoli di carta stagnola e di appunti manoscri contenenti un elenco di nominativi con, a fianco ad ognuno di essi, un importo in denaro.
Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia non sono consentiti sede di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che al declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma 1'11 aprile 2025.