Ricorso Inammissibile: La Cassazione non Rigiudica i Fatti
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile venga respinto quando cerca di ottenere una nuova valutazione dei fatti anziché contestare errori di diritto. Questo principio è fondamentale per comprendere i limiti del giudizio di legittimità e l’importanza di strutturare correttamente i motivi di impugnazione. Analizziamo la vicenda e le ragioni giuridiche alla base della decisione.
Il Caso: Dalla Condanna per Furto al Ricorso in Cassazione
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un individuo per il reato di furto aggravato. La sentenza di primo grado è stata integralmente confermata dalla Corte d’Appello territorialmente competente. Non rassegnato, l’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, tentando di ribaltare l’esito dei precedenti giudizi.
I Limiti del Giudizio di Cassazione e il ricorso inammissibile
Il cuore della decisione della Suprema Corte risiede nella natura stessa del giudizio di cassazione. La Corte non è un ‘terzo grado di merito’, ma un giudice di ‘legittimità’. Il suo compito non è quello di ricostruire i fatti o di valutare nuovamente le prove, ma di assicurare che la legge sia stata interpretata e applicata correttamente nei gradi precedenti.
Nel caso specifico, la difesa ha articolato censure che, secondo la Corte, erano palesemente dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni della Corte d’Appello. In altre parole, si chiedeva alla Cassazione di sostituire la propria ricostruzione dei fatti a quella, logicamente argomentata, dei giudici di merito, senza però denunciare un ‘travisamento della prova’, ovvero un errore macroscopico nella lettura di un atto processuale.
La Novità dei Motivi come Causa di Inammissibilità
Un ulteriore e decisivo profilo di inammissibilità rilevato dalla Corte riguarda la ‘novità’ dei motivi proposti. Il ricorso presentava doglianze che non erano state formulate nel precedente atto di appello. La procedura penale richiede che le questioni siano sollevate gradualmente nei vari stadi del processo. Introdurre un argomento per la prima volta in Cassazione, se non si tratta di una questione rilevabile d’ufficio, rende il motivo ‘inedito’ e, di conseguenza, inammissibile. Questo impedisce che la Cassazione diventi la sede per contestazioni tardive.
Le motivazioni
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per una duplice ragione. In primo luogo, le censure sollevate non riguardavano vizi di legittimità (come l’errata applicazione della legge o vizi logici manifesti della motivazione), ma miravano a una riconsiderazione dei fatti, attività preclusa alla Corte. La motivazione della sentenza d’appello è stata giudicata coerente e priva di illogicità evidenti. In secondo luogo, il motivo di ricorso è stato ritenuto ‘inedito’, poiché le specifiche lamentele non risultavano essere state presentate con l’atto di appello, impedendo così una loro valutazione in sede di legittimità.
Le conclusioni
La decisione riafferma con forza i paletti del giudizio di cassazione. Per gli operatori del diritto, insegna che il ricorso deve essere redatto con rigore tecnico, concentrandosi esclusivamente su questioni di diritto o su vizi motivazionali qualificati. Tentare di utilizzare la Cassazione come una terza istanza per rivedere il merito della causa è una strategia destinata al fallimento, che comporta non solo la conferma della condanna, ma anche l’aggiunta di sanzioni economiche come il pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando, come in questo caso, non contesta errori nell’applicazione della legge (vizi di legittimità), ma cerca di ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove (giudizio di merito), compito che spetta esclusivamente ai giudici di primo e secondo grado.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘inedito’?
Un motivo è ‘inedito’ quando viene presentato per la prima volta in Cassazione senza essere stato sollevato nel precedente grado di giudizio, ossia l’appello. Salvo casi eccezionali, questa novità rende il motivo inammissibile.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000,00 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7919 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7919 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 29/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il 17/04/1945
avverso la sentenza del 16/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
– che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale NOME COGNOME era stato condannato per il reato di furto aggravato;
che, avverso detta sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore;
che il ricorrente, con l’unico motivo di ricorso, ha articolato alcune censure che son all’evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettua dalla Corte territoriale e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti, al di dell’allegazione di specifici travisamenti di prove (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), e in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 de 24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale, come evincibile dal tenore delle argomentazioni esposte nella sentenza impugnata; che il motivo, inoltre, nella sua specifica formulazione, risulta inedito, posto che non risulta dall’incontestata sintesi dei mot di appello, per come riportata nella sentenza impugnata, che il deducente avesse formulato doglianze in ordine, appunto, al tema dedotto con il ricorso in cassazione;
che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 29 gennaio 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente