Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti del Giudizio di Legittimità
Quando si presenta un appello alla Corte di Cassazione, è fondamentale comprendere la natura del suo giudizio. La Corte non è un terzo grado di merito, ma un giudice di legittimità. Una recente ordinanza chiarisce perfettamente cosa accade quando un ricorso si concentra sui fatti anziché sui vizi di legge, portando a una dichiarazione di ricorso inammissibile. Questo articolo analizza la decisione, spiegando perché le censure basate su una rivalutazione delle prove non possono trovare accoglimento in sede di legittimità.
I Fatti del Caso
Il caso riguarda un individuo, nominato legale rappresentante di una società, che è stato ritenuto penalmente responsabile per la mancata presentazione della dichiarazione fiscale. La nomina era avvenuta quasi quattro mesi prima della scadenza del termine per l’adempimento fiscale. Nei gradi di merito, l’imputato si era difeso sostenendo di avere una bassa scolarità e di essere stato indotto da terzi, rimasti non identificati, ad assumere la carica come mero ‘prestanome’, senza avere una reale consapevolezza degli obblighi che ne derivavano. Sia il tribunale di primo grado che la Corte d’Appello avevano rigettato questa tesi, confermando la sua responsabilità.
La Decisione della Corte di Cassazione
L’imputato ha presentato ricorso per Cassazione, lamentando un vizio di motivazione nella sentenza d’appello. La Suprema Corte, tuttavia, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La conseguenza diretta di tale decisione è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha ritenuto che il ricorso non presentasse validi motivi di diritto, ma si limitasse a riproporre questioni di fatto già esaminate e decise nei precedenti gradi di giudizio.
Le Motivazioni della Decisione e la natura del ricorso inammissibile
La Corte ha motivato la sua decisione sottolineando che il ricorso era costituito da ‘mere doglianze in punto di fatto’. In altre parole, l’imputato non ha evidenziato profili di illogicità manifesta o di violazione di legge nella motivazione della sentenza impugnata, ma ha cercato di ottenere una nuova e diversa valutazione delle prove. Ad esempio, ha riproposto le argomentazioni sulla sua presunta condizione di ‘prestanome’ e sulla sua bassa scolarità, elementi che la Corte d’Appello aveva già considerato e giudicato non supportati da riscontri probatori.
La Cassazione ha ribadito che il suo compito non è quello di riesaminare i fatti, ma di controllare la correttezza giuridica e la coerenza logica della decisione del giudice di merito. Poiché la sentenza d’appello aveva fornito una motivazione non manifestamente illogica nel confermare la responsabilità dell’imputato – basata sulla carica di legale rappresentante assunta volontariamente – le censure del ricorrente sono state considerate riproduttive di argomenti già respinti e, pertanto, inammissibili.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre un importante monito: un ricorso per Cassazione deve essere attentamente calibrato su questioni di diritto. Tentare di rimettere in discussione l’accertamento dei fatti o la valutazione delle prove effettuata dai giudici di merito è una strategia destinata al fallimento. La dichiarazione di ricorso inammissibile non solo rende definitiva la condanna, ma comporta anche ulteriori oneri economici per il ricorrente, come il pagamento delle spese e della sanzione alla Cassa delle ammende. Per avere una possibilità di successo, è essenziale che l’atto di impugnazione individui specifici errori di diritto o vizi logici evidenti e decisivi nel ragionamento del giudice che ha emesso la sentenza contestata.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando, come nel caso di specie, si limita a proporre ‘mere doglianze in punto di fatto’, ossia cerca di ottenere una nuova valutazione delle prove, invece di evidenziare vizi di logica o violazioni di legge nella sentenza impugnata.
Essere un ‘prestanome’ esclude automaticamente la responsabilità penale?
No. Secondo questa ordinanza, la tesi difensiva di essere un mero prestanome non è sufficiente se non è supportata da dati probatori concreti. La Corte ha dato peso al fatto che l’imputato avesse assunto volontariamente la carica di legale rappresentante.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso fissata in 3.000 euro, da versare alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37802 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37802 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ANDRIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/02/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il ricorso proposto da NOME COGNOME, che deduce il vizio di motivazione in relazione all’affermazione della penale responsabilità, è inammissibile perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, che, lungi dall’evidenziare profili di illogicità emergenti dal testo del provvediment impugNOME, attengono, invece, alla valutazione delle prove, delle quali non viene nemmeno dedotto il travisamento, ed é riproduttivo di censure che la sentenza impugnata, nel confermare le conclusioni raggiunte dal primo giudice, ha rigettato con un apprezzamento di merito non manifestamente illogico – e quindi non censurabile in sede di legittimità -, avendo la Corte d’appello ribadito che l’imputato era il legale rappresentante della società, carica volontariamente assunta quasi quattro mesi prima dello spirare del termine per la presentazione della dichiarazione fiscale, e che le circostanze dedotte dalla difesa – ossia la bassa scolarità dell’imputato, il quale fu asseritamente indotto da non meglio precisati conoscenti a assumere la carica quale mero prestanome – non trovano riscontro nei dati probatori;
stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2024.