Ricorso Inammissibile in Cassazione: Analisi di un Caso di Censura di Merito
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come un’impugnazione davanti alla Corte di Cassazione debba essere fondata su precisi vizi di legge e non su una semplice riconsiderazione dei fatti. Quando un appello si trasforma in una critica generica alla decisione precedente, il rischio concreto è una dichiarazione di ricorso inammissibile, con significative conseguenze economiche per chi lo ha proposto. Analizziamo la decisione della Suprema Corte per comprendere i confini tra un valido motivo di ricorso e una censura di merito non consentita.
I Fatti del Processo
Un imputato proponeva ricorso per Cassazione avverso una sentenza della Corte d’Appello. La corte territoriale, pur avendo ricostruito la condotta attribuita all’imputato basandosi sulle deposizioni e sugli atti del fascicolo del Pubblico Ministero, aveva riconosciuto in suo favore la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’articolo 131-bis del codice penale. Nonostante l’esito favorevole in termini di sanzione, l’imputato decideva di impugnare la sentenza, evidentemente mirando a un’assoluzione piena.
La Decisione della Corte e il Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato l’impugnazione e l’ha dichiarata inammissibile. La ragione fondamentale risiede nella natura dei motivi presentati dal ricorrente. Secondo la Suprema Corte, il ricorso non deduceva alcuno dei vizi tassativamente elencati dall’articolo 606 del codice di procedura penale, che definiscono i limiti del giudizio di legittimità.
Al contrario, l’atto si limitava a proporre “mere censure di merito”, ovvero a criticare il giudizio di responsabilità espresso dalla Corte d’Appello senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata. In sostanza, il ricorrente chiedeva alla Cassazione di riesaminare i fatti e le prove, un’attività che è preclusa in sede di legittimità.
Il Ruolo della Motivazione nel Giudizio d’Appello
Un punto chiave della decisione è il riconoscimento della validità della motivazione della Corte d’Appello. La Cassazione ha sottolineato come la sentenza impugnata fosse basata su una ricostruzione “non manifestamente illogica”, ancorata solidamente alle deposizioni degli operanti e alle risultanze investigative. Di fronte a una motivazione coerente e ben argomentata, un ricorso inammissibile è l’esito quasi certo se non si evidenziano specifiche violazioni di legge o vizi logici macroscopici.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile perché i motivi proposti non rientravano in nessuna delle categorie ammesse dalla legge per l’impugnazione in Cassazione. Il ricorrente ha omesso di contestare la sentenza su un piano giuridico, tentando invece una terza valutazione del merito della vicenda. La Cassazione non è un “terzo grado di giudizio” dove si può ridiscutere l’interpretazione delle prove, ma un organo che verifica la corretta applicazione della legge e la coerenza logica delle motivazioni dei giudici precedenti.
La conseguenza diretta dell’inammissibilità è la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha giustificato questa sanzione richiamando un principio consolidato, secondo cui la condanna è dovuta quando non si può escludere che il ricorrente abbia agito con colpa nel determinare la causa di inammissibilità, proponendo un’impugnazione priva dei requisiti minimi di legge.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il ricorso per Cassazione è uno strumento tecnico, che deve essere utilizzato per denunciare errori di diritto e non per contestare l’apprezzamento dei fatti. Proporre un ricorso inammissibile non solo non porta al risultato sperato, ma comporta anche una condanna a sanzioni pecuniarie. La decisione serve da monito sull’importanza di una valutazione attenta e professionale dei presupposti per un’impugnazione in sede di legittimità, evitando di presentare motivi che si risolvono in una sterile e inammissibile critica di merito.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando non solleva vizi di legittimità (errori di diritto) previsti tassativamente dalla legge, come quelli indicati nell’art. 606 c.p.p., ma si limita a criticare la valutazione dei fatti e delle prove compiuta dal giudice precedente (censure di merito).
Cosa succede quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver proposto un’impugnazione senza i requisiti di legge e senza poter escludere una sua colpa in tale determinazione.
Anche se un reato viene ritenuto provato, si può non essere puniti?
Sì, la sentenza impugnata nel caso di specie aveva riconosciuto la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.). Questa norma si applica quando, pur essendo il fatto reato, il danno o il pericolo causato è minimo e la condotta del colpevole non è abituale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41087 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41087 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME
Data Udienza: 21/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a CERIGNOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/10/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigraf esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché non deduce alcuno dei vizi tassativamente previsti dall’art. 606 cod. proc. pen., ma mere censure di merito in ordine ai giudiz responsabilità, omettendo, peraltro, di confrontarsi criticamente con la sentenza impugnata che con motivazione non manifestamente illogica, ancorata alle deposizioni rese dai due operanti e alle risultanze degli atti del fascicolo del Pubblico Ministero (utilizzabili in ragion prescelto), ha ricostruito la condotta ascritta all’imputato (si vedano le pagine da 1 a 3 motivazione), riconoscendo la causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.;
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa dell ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21 novembre 2025.