Ricorso Inammissibile in Cassazione: Analisi di un Caso Pratico
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione richiede rigore e specificità. Non è sufficiente essere in disaccordo con una decisione precedente; è fondamentale articolare critiche precise e pertinenti. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come la genericità e la ripetitività dei motivi portino a una declaratoria di ricorso inammissibile, con le relative conseguenze economiche per il ricorrente. Analizziamo insieme questa decisione per comprendere quali sono i requisiti essenziali per un ricorso efficace.
Il Caso in Esame: Un’Impugnazione Davanti alla Suprema Corte
Il caso nasce dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte di Appello. L’imputato, tramite il suo difensore, sollevava due principali motivi di doglianza, sperando di ottenere un annullamento della condanna. Tuttavia, l’esito del giudizio di legittimità è stato netto: il ricorso è stato dichiarato inammissibile, senza nemmeno un’analisi del merito della vicenda.
I Motivi del Ricorso e la Valutazione della Corte
L’esito del procedimento si è basato sull’analisi critica dei due motivi proposti dal ricorrente, entrambi giudicati inadeguati a superare il vaglio di ammissibilità della Corte di Cassazione.
Primo Motivo: La Reiterazione Generica Rende il Ricorso Inammissibile
Il primo motivo contestava la mancata riqualificazione giuridica del fatto. La Corte ha rapidamente liquidato questa censura, definendola “indeducibile”. Il problema? Non si trattava di un argomento nuovo, ma di una “pedissequa reiterazione” di quanto già sostenuto e respinto dalla Corte d’Appello. Secondo i giudici supremi, un ricorso in Cassazione non può limitarsi a ripetere le stesse argomentazioni, ma deve assolvere a una “tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso”. In assenza di ciò, i motivi vengono considerati non specifici, ma soltanto “apparenti”, e di conseguenza, il ricorso inammissibile.
Secondo Motivo: Il Travisamento della Prova e i Suoi Limiti
Il secondo motivo si basava sul presunto vizio di travisamento della prova, ossia su un errore di percezione da parte del giudice di merito riguardo al contenuto di un atto processuale. La Corte ha ricordato che, per essere rilevante, questo vizio deve essere decisivo. L’errore contestato deve essere così grave da “disarticolare l’intero ragionamento probatorio”, rendendo illogica la motivazione. Nel caso di specie, le censure sollevate dal ricorrente sono state liquidate come “minime incongruenze” che non incidevano sulla completezza e linearità complessiva della sentenza impugnata. Pertanto, anche questo motivo è stato ritenuto infondato ai fini dell’ammissibilità.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha motivato la propria decisione evidenziando che il ricorso non superava i filtri di ammissibilità imposti dalla legge. I motivi erano generici e ripetitivi, incapaci di instaurare un reale contraddittorio sulla logicità e correttezza giuridica della sentenza di secondo grado. La Suprema Corte non è un terzo grado di giudizio dove si può riesaminare il merito dei fatti, ma un giudice della legittimità, il cui compito è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza della motivazione. Un ricorso che non si attiene a questi principi è destinato all’inammissibilità.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame rappresenta un importante monito per chi intende adire la Corte di Cassazione. Per evitare una declaratoria di ricorso inammissibile è indispensabile formulare motivi specifici, nuovi e critici nei confronti della sentenza impugnata. La semplice riproposizione di argomenti già esaminati e respinti non ha alcuna possibilità di successo e comporta, come in questo caso, la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. La strategia difensiva deve quindi concentrarsi sulla ricerca di vizi di legittimità reali e dimostrabili, non su mere e generiche lamentele.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Sulla base dell’ordinanza, un ricorso è dichiarato inammissibile se i motivi sono una mera ripetizione di quelli già respinti in appello (definiti “non specifici ma soltanto apparenti”) o se le censure, come il travisamento della prova, non sono decisive e non sono in grado di smontare l’intero ragionamento della sentenza impugnata.
Cosa significa che i motivi di ricorso sono “soltanto apparenti”?
Significa che i motivi, pur essendo formalmente presentati, non svolgono la funzione tipica di una critica argomentata contro la sentenza impugnata, ma si limitano a riproporre le stesse questioni già decise senza aggiungere nuovi e specifici elementi di critica.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La conseguenza è la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende, senza che la Corte entri nel merito della questione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2218 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2218 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PRAIA A MARE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/04/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME,
Ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la mancata riqualificazione de sensi dell’art. 624 cod.pen., è indeducibile perché fondato su motivi che si ri pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi merito a p. 6 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non s soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta il vizio di travisamento del desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo spec indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l’errore accerta disarticolare l’intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivaz essenziale forza dimostrativa dell’elemento frainteso o ignorato, fermi restando “devolutum” in caso di cosiddetta “doppia conforme” e l’intangibilità della valu merito del risultato probatorio;
che dal ricorso non emergono i descritti connotati di decisività e rilevanza ris censure proposte nella enucleazione di minime incongruenze che non incidon completezza e linearità della sentenza impugnata (cfr. pag. 4-5) complessivamente va rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con cond ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in f Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2023
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