Ricorso Inammissibile: La Cassazione e la Reiterazione dei Motivi
Presentare un ricorso in Cassazione richiede una tecnica precisa e una profonda comprensione dei limiti del giudizio di legittimità. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre uno spunto fondamentale per capire quando un ricorso inammissibile viene definito tale, soprattutto se si limita a ripetere argomenti già discussi. Analizziamo questa ordinanza per trarne insegnamenti pratici.
I Fatti alla Base del Ricorso Inammissibile
Due soggetti, condannati dalla Corte d’Appello di Palermo, decidevano di presentare ricorso per Cassazione. Il loro unico motivo di doglianza si concentrava sulla presunta violazione di legge e sull’illogicità della motivazione della sentenza di secondo grado, mettendo in discussione l’attendibilità degli elementi probatori che avevano portato alla loro condanna.
In sostanza, i ricorrenti chiedevano alla Suprema Corte di riesaminare le prove e la ricostruzione dei fatti, un’operazione che, come vedremo, esula dalle competenze del giudice di legittimità.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha rigettato le istanze, dichiarando i ricorsi inammissibili. Di conseguenza, i ricorrenti sono stati condannati non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende. La decisione, sebbene netta, è fondata su principi procedurali consolidati.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso È Inammissibile?
La Suprema Corte ha basato la sua decisione su due pilastri argomentativi principali, entrambi cruciali per comprendere la natura del ricorso inammissibile.
In primo luogo, il ricorso si basava su “mere doglianze in punto di fatto”. La Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito, ma un giudice della legge. Il suo compito non è rivalutare se una prova sia credibile o meno, ma verificare se i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente le norme giuridiche nel valutarla. Tentare di ottenere una nuova valutazione dei fatti è un errore che conduce inevitabilmente all’inammissibilità.
In secondo luogo, e questo è il punto centrale della pronuncia, i motivi del ricorso erano una “pedissequa reiterazione” di quelli già presentati e puntualmente respinti dalla Corte d’Appello. Un ricorso in Cassazione non può essere un semplice ‘copia e incolla’ dei motivi d’appello. Deve invece contenere una critica specifica e argomentata contro la sentenza impugnata, spiegando perché le risposte fornite dal giudice d’appello siano errate in diritto. Quando ciò non avviene, il ricorso viene considerato non specifico, ma solo “apparente”, privo della sua funzione tipica di critica e quindi inammissibile.
Conclusioni: Lezioni Pratiche per i Ricorrenti
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione: il ricorso deve essere un dialogo critico con la sentenza di appello, non una riproposizione di vecchie tesi. È necessario individuare i vizi di legittimità (violazioni di legge o difetti logici della motivazione) e articolarli in modo specifico, dimostrando come il giudice di secondo grado abbia errato nel suo ragionamento giuridico. Limitarsi a esprimere disaccordo con la valutazione dei fatti o a ripetere argomenti già disattesi non solo è inutile, ma comporta anche una condanna economica. La stesura di un ricorso per Cassazione richiede, dunque, un’analisi mirata e una tecnica difensiva specializzata, volta a colpire i profili di diritto e non quelli di fatto.
Perché un ricorso in Cassazione non può contestare la valutazione delle prove?
Perché la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, il cui compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non riesaminare i fatti o l’attendibilità delle prove, che sono di competenza esclusiva dei giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello).
Cosa significa che un motivo di ricorso è una ‘pedissequa reiterazione’?
Significa che il ricorso si limita a ripetere esattamente gli stessi argomenti già presentati in appello e respinti dal giudice precedente, senza formulare una critica specifica e argomentata contro le motivazioni della sentenza impugnata. Tale approccio rende il ricorso non specifico e, quindi, inammissibile.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La parte che ha presentato il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. Nel caso specifico, la somma è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22743 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22743 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/05/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA LA CORTE NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/09/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
- Rilevato che NOME COGNOME ed NOME La COGNOME ricorrono avverso la sentenza della COGNOME di Appello di Palermo che ha confermato la pronunzia di primo
grado con la quale i ricorrenti erano stati ritenuti responsabili del delitto di tentat furto in abitazione;
- Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso presentato da NOME
COGNOME, con cui si censura la mancanza della motivazione denunziando l’insussistenza di un quadro probatorio sufficiente ad affermare la responsabilità dell’imputato, è
generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett.
c), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della
sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare
i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso presentato da NOME COGNOME, con cui anch’egli denunzia la violazione della legge nonché l’illogicità della motivazione in ordine alla attendibilità degli elementi probatori invocati a sostegno della condanna, oltre ad non essere consentito in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, è altresì fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla COGNOME di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, COGNOME, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME e NOME, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME e NOME, Rv. 243838);
Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07 maggio 2025.