Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22743 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22743 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/05/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a PALERMO il 11/04/1964 COGNOME NOME nato a PALERMO il 04/03/1968
avverso la sentenza del 18/09/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
1. Rilevato che NOME COGNOME ed NOME COGNOME Corte ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che ha confermato la pronunzia di primo
grado con la quale i ricorrenti erano stati ritenuti responsabili del delitto di tentat furto in abitazione;
2. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso presentato da NOME
COGNOME, con cui si censura la mancanza della motivazione denunziando l’insussistenza di un quadro probatorio sufficiente ad affermare la responsabilità dell’imputato, è
generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett.
c), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della
sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare
i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso presentato da NOME COGNOME con cui anch’egli denunzia la violazione della legge nonché l’illogicità della motivazione in ordine alla attendibilità degli elementi probatori invocati a sostegno della condanna, oltre ad non essere consentito in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, è altresì fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME e altri, Rv. 243838);
Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07 maggio 2025.